Cassazione Civile, Ordinanza n. 22890/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno d'imposta 2007. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l'Ufficio aveva proposto appello, poi dichiarato inammissibile dalla CTR per asserito omesso deposito, nel termine, della ricevuta di spedizione dell'appello spedito a mezzo raccomandata. L'Ufficio aveva quindi proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che vi fosse stato errore di fatto, perché la distinta di spedizione risultava invece regolarmente depositata in atti. Un provvedimento presidenziale aveva dichiarato inammissibile la revocazione sul presupposto che, essendo ancora pendenti i termini per l'impugnazione della sentenza, il vizio doveva essere fatto valere con l'appello e non con la revocazione. Il successivo decreto presidenziale aveva rigettato il reclamo ex art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992, richiamando integralmente le precedenti motivazioni. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 395 e 396 c.p.c., sostenendo che: il reclamo era stato deciso con decreto presidenziale avente natura decisoria e quindi impugnabile per cassazione; nel merito, era errata l'affermazione secondo cui, per errore di fatto, la revocazione sarebbe improponibile se ancora pendono i termini di cassazione, poiché nel processo tributario la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. è ammissibile anche contro sentenze d'appello, pur se sia già stato proposto ricorso per cassazione o sia ancora pendente il relativo termine, trattandosi di errori di fatto non rivalutabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che il decreto presidenziale impugnato avesse natura decisoria e fosse quindi ricorribile per cassazione. Nel merito, ha ravvisato l'errore di diritto dei provvedimenti di merito: la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è lo strumento corretto anche quando siano ancora pendenti i termini per il ricorso per cassazione, perché il giudizio di legittimità non consente nuovi accertamenti di fatto né rivalutazioni del fatto. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha cassato il decreto presidenziale n. 882/2017 con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e del grado di rinvio.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento
la revocazione per errore di fatto è ritenuta mezzo esperibile anche quando siano ancora pendenti i termini per il ricorso per cassazione, poiché il vizio dedotto è di fatto e non può essere rivalutato in cassazione
richiamato in connessione con il rimedio revocatorio; la Corte ne conferma l'operatività nel sistema dell'impugnazione per errore di fatto
art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992
il provvedimento di rigetto del reclamo, avente natura decisoria, è considerato impugnabile con ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di legittimità per violazione di norme processuali; il ricorso è ritenuto ammissibile perché il decreto ha carattere decisorio
art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al regime della revocazione nel processo tributario, anche nel testo anteriore alla riforma del 2015
Massime di principio
- Nel processo tributario, il provvedimento che, pur formalmente denominato in modo improprio, sia sostanzialmente adottato dal solo Presidente e definisca il reclamo con contenuto decisorio, è impugnabile con ricorso per cassazione.
- Quando la parte deduce un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il rimedio corretto è la revocazione ordinaria, anche se non sono ancora spirati i termini per proporre ricorso per cassazione.
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile avverso le sentenze di appello anche se pende il termine per cassazione o sia già stato proposto ricorso per cassazione, poiché la Corte di cassazione non può compiere nuovi accertamenti di fatto né rivalutare il fatto già compiuto dal giudice di merito.
- L'erronea percezione dell'avvenuto o mancato deposito di un atto processuale integra un errore di fatto revocatorio e non un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione.
- Nei giudizi di legittimità non sono consentiti accertamenti fattuali ulteriori o rivalutazioni del compendio istruttorio; perciò gli errori fattuali del giudice di merito devono essere fatti valere con gli strumenti revocatori appropriati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22864/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22865/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22866/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22870/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22874/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22878/2025 del 08/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →