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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33354/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo delle somme rinvenute nella sua disponibilità, contestando che tali somme possano essere considerate "provento" o cosa pertinente al reato contestato (detenzione a fini di spaccio ex art. 73 DPR 309/1990). Sostiene l'assenza del nesso di pertinenzialità e di strumentalità tra il denaro e il delitto contestato, osservando che le somme potrebbero essere il provento di pregresse cessioni o di illecite condotte estranee e che la motivazione sul periculum in mora (possibile uso per acquistare altra droga) è inconferente; inoltre rileva che, trattandosi di fattispecie di lieve entità, non sarebbe applicabile la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis

La decisione

La Corte accoglie il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Padova abbia erroneamente ritenuto le somme come "provento" del reato senza dimostrare il necessario nesso di pertinenzialità o di strumentalità. La sentenza chiarisce che il "provento" postula un atto dispositivo e che il denaro rinvenuto non può automaticamente costituirne il frutto; non risultano neppure elementi per ritenere che le somme fossero cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ai sensi dell'art. 240 c.p. Inoltre esclude l'applicabilità della confisca per sproporzione ex art. 240-bis alla luce del divieto previsto dall'art. 85-bis DPR 309/1990 nella versione applicabile al tempus commissi delicti. Di conseguenza l'ordinanza impugnata viene annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; la Corte rileva che la confisca prevista da tale norma va riferita al provento o prodotto del reato e ai beni in disponibilità del reo per un valore corrispondente, ma non giustifica l'automatica equiparazione del denaro rinvenuto al profitto del reato di detenzione a fini di spaccio

  • art. 240 cod. pen.

    Definisce la confisca del profitto, del prodotto e delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; la Corte richiama la necessità del nesso tra reato e bene per disporre la confisca, che qui manca rispetto alle somme sequestrate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione; la Corte esclude la trasformazione del sequestro in confisca per sproporzione nel caso di specie, anche per l'impedimento normativo risultante dal combinato disposto con l'art. 85-bis DPR 309/1990 relativo al periodo considerato

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla qualificazione del provvedimento come sequestro finalizzato alla confisca facoltativa; la Corte osserva che la qualificazione non può supplire alla mancanza dei presupposti sostanziali per la confisca

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale

    La Corte segnala che, in relazione al tempus commissi delicti e alla versione normativa applicabile, sussisteva un divieto che ostava all'applicazione della confisca per sproporzione nel caso di specie; dunque non è possibile giustificare il sequestro come misura per confisca ex art. 240-bis

Massime di principio

  • La mera presenza di denaro nella disponibilità dell'indagato accusato di detenzione di stupefacenti non costituisce automaticamente "provento" del reato: occorre provare il nesso di pertinenzialità o che il denaro sia il prodotto/dispositivo del reato
  • Per disporre confisca ex art. 240 c.p. è necessario dimostrare che il bene sia provento o prodotto del reato ovvero che sia servito o fosse destinato a commetterlo; la motivazione deve esplicitare il collegamento concreto
  • La giustificazione connessa al pericolo di un immediato uso illecito delle somme (periculum in mora) non basta da sola a legittimare il sequestro quale misura diretta alla confisca se mancano i presupposti sostanziali
  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis) richiede valutazione normativa attenta al tempus commissi delicti e può essere esclusa da disposizioni speciali (es. art. 85-bis DPR 309/1990), pertanto non è sempre disponibile come fondamento del sequestro
  • In situazioni simili il giudice deve motivare puntualmente il nesso tra bene e reato; in sua mancanza il provvedimento cautelare reale è annullabile e il bene non può essere destinato automaticamente alla confisca

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