Cassazione Penale, Sentenza n. 35189/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità pubblica)
La controversia
Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 12 febbraio 2025, aveva disposto la confisca di una Renault Clio intestata a una familiare del proposto, di un’Audi A3 intestata al figlio e di un rapporto finanziario sottoscritto dal proposto con una società di gestione del risparmio. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con decreto dell’11 novembre 2025, aveva rigettato l’appello. Il proposto, ritenuto elemento di rilievo della cosca Piromalli, deduceva che la Corte d’appello avesse omesso di considerare una nuova ordinanza cautelare emessa nel procedimento «Res Tauro», che avrebbe ridimensionato il suo ruolo e documentato l’interruzione dei rapporti con la famiglia mafiosa; contestava inoltre l’omessa valutazione della consulenza di parte e del ricalcolo delle risorse familiari, inclusi 81.600 euro asseritamente percepiti per ingiusta detenzione nel 2014, da cui sarebbe derivato un saldo positivo di 55.181,24 euro. La familiare intestataria della Renault Clio contestava l’applicazione delle presunzioni di disponibilità e di fittizia intestazione, sostenendo che la motivazione non avesse esaminato il predetto importo, il suo reddito personale di 25.963,59 euro nel periodo 2016-2022 e l’acquisto nel 2019 mediante finanziamento di 10.600 euro, rimborsabile in 60 rate mensili di 219,06 euro. Il figlio intestatario dell’Audi A3 lamentava, tra l’altro, che la confisca fosse fondata sul solo rapporto di parentela, senza prova della disponibilità del bene da parte del proposto, e censurava la valutazione dei suoi redditi, della consulenza tecnica e degli indici statistici. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore era munito soltanto di procura specifica per proporre appello contro il decreto del Tribunale, non di procura valida per il procedimento o di procura speciale successiva alla decisione impugnata in Cassazione. I ricorsi del proposto e della familiare sono stati dichiarati inammissibili perché, nel procedimento di prevenzione, è deducibile in Cassazione soltanto la violazione di legge e non una censura di mera illogicità o di rivalutazione dei fatti; quanto alla somma per ingiusta detenzione, la questione non era stata specificamente devoluta in appello e risultava comunque non dimostrata secondo il giudice di primo grado. La Corte d’appello aveva inoltre dato conto dell’ordinanza cautelare e motivato sulla perdurante pericolosità del proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Quello del terzo intestatario dell’Audi A3 è stato dichiarato inammissibile per difetto di valida procura: la procura allegata riguardava soltanto l’appello e non conferiva il mandato necessario per il ricorso per cassazione. I ricorsi del proposto e della familiare intestataria della Renault Clio sono stati dichiarati inammissibili perché le doglianze, pur prospettate come violazioni di legge o motivazione apparente, chiedevano in sostanza una rivalutazione della motivazione e degli elementi di fatto, non consentita nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione. La Corte ha inoltre rilevato che la questione degli 81.600 euro per ingiusta detenzione non era stata proposta in appello e che il dato non risultava dimostrato; quanto alla pericolosità, il decreto impugnato aveva considerato l’ordinanza cautelare e aveva escluso elementi indicativi di un effettivo abbandono delle logiche criminali. Confermata, dunque, la confisca disposta dal Tribunale e rigettato l’appello in sede di merito. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente, ma solo per il tramite di un difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., a nulla rilevando che non rientri nel novero dei soggetti ivi elencati, atteso che riveste una posizione processuale ad essi equiparabile.
Il terzo interessato nel procedimento di prevenzione, in ragione della natura civilistica dell’interesse tutelato, deve agire tramite difensore munito della procura alle liti prevista dall’art. 100 c.p.p.
quando, per contro, il gravame risulta direttamente proposto dal difensore in ragione del ruolo di diretto protagonista del rapporto processuale in luogo del terzo interessato, viene necessariamente in gioco la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., la quale non può che esplicitamente considerare l'atto da interporre e, altrettanto indefettibilmente, deve essere successiva alla decisione da contrastare
Quando il difensore propone direttamente l’impugnazione quale protagonista del rapporto processuale in luogo del terzo, occorre una procura speciale che individui espressamente l’atto da proporre e sia successiva alla decisione impugnata.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; non è deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.
La disposizione concorre a delimitare i motivi di ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla violazione di legge.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto ora al giudice d'appello dal comma 2 dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011
La motivazione inesistente o meramente apparente è censurabile in Cassazione perché integra violazione dell’obbligo legale del giudice d’appello di provvedere con decreto motivato.
Ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente
Nel ricorso di legittimità contro un decreto di prevenzione non è deducibile il vizio di manifesta illogicità previsto dall’art. 606, lett. e), c.p.p.; è denunciabile soltanto una motivazione inesistente o apparente, in quanto violazione di legge.
Invece, il provvedimento impugnato – lungi dal difettare completamente di motivazione – non è incorso in violazione delle norme giuridiche da osservare in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ai congiunti del proposto.
La censura relativa alla confisca dei beni dei congiunti non dimostra una violazione dell’art. 24 quando il decreto impugnato contiene una motivazione non inesistente e la doglianza mira soltanto a sostituire la valutazione fattuale del giudice di merito.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Infatti, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario.
Per coniuge, figli e conviventi del proposto, la disponibilità dei beni formalmente intestati a loro può essere presunta senza specifici accertamenti quando risulti che il terzo intestatario è privo di risorse economiche proprie.
art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
La Corte d’appello, invero, ha fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca.
Nel quadro della prevenzione patrimoniale, i beni formalmente intestati al coniuge, ai figli o agli altri conviventi possono essere confiscati se ritenuti nella disponibilità del proposto; grava sull’intestatario l’onere di dimostrarne l’esclusiva disponibilità per sottrarli alla confisca.
La Corte d’appello, oltre a considerare smentita dagli atti questa prospettazione, oppongono che comunque il livello di partecipazione all’associazione del proposto non influisce sul giudizio di pericolosità sociale funzionale all’applicazione della misura di prevenzione, difettando elementi che possano far presumere l’abbandono delle logiche criminali da parte di Messineo.
Nel caso di appartenenza a un’associazione mafiosa, il ridimensionamento del ruolo da promotore a partecipe non esclude di per sé la pericolosità rilevante ai fini della prevenzione, in assenza di elementi che dimostrino l’abbandono delle logiche criminali.
Ne consegue la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nella specie, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; non consente di denunciare la mera illogicità della motivazione né di ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto. Sono censurabili l’assenza della motivazione e quella meramente apparente, in quanto violazioni dell’obbligo di motivare.
- Il terzo interessato nel procedimento di prevenzione, portatore di interessi civilistici, non può stare in giudizio personalmente e deve agire mediante difensore munito della procura alle liti richiesta dall’art. 100 c.p.p. Se il difensore propone direttamente il gravame in luogo del terzo quale titolare del rapporto processuale, occorre una procura speciale ex art. 122 c.p.p., successiva alla decisione e riferita espressamente all’impugnazione da proporre.
- Una questione non dedotta con l’impugnazione di merito e non rilevabile d’ufficio non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione: il giudice d’appello non è tenuto a pronunciarsi su punti non devoluti alla sua cognizione.
- Ai fini della pericolosità sociale del soggetto appartenente a un’associazione mafiosa, il ridimensionamento del ruolo o l’inattività criminale non sono da soli sufficienti a escluderla. La presunzione di persistenza viene meno quando risulti un recesso personale o una chiara dissociazione, da provare specificamente; la valutazione considera il coinvolgimento pregresso, la capacità operativa del gruppo e i comportamenti indicativi dell’abbandono delle logiche criminali.
- In materia di prevenzione patrimoniale, la disponibilità dei beni intestati al coniuge, ai figli o ai conviventi del proposto può essere presunta, senza specifici accertamenti, quando risulti l’assenza di risorse economiche proprie dell’intestatario; su quest’ultimo grava l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità del bene.
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