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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11610/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Corti Simone impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna del Tribunale di Alessandria per i reati previsti dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per essersi rifiutato il 10 marzo 2019 di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza e sull'uso di sostanze stupefacenti. Il ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, deduceva: 1) nullità della procedura di accertamenti urgenti per violazione degli artt. 354, 356 c.p.p. e dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.; 2) nullità del giudizio d'appello per mancata notifica/citazione al codifensore e mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale; 3) motivazione apparente circa la credibilità del teste Cesaro; 4) violazione dell'art. 51 c.p. (legittima difesa) in relazione al diritto di rifiutare il prelievo ematico; 5) violazione dell'art. 8 della L. n. 689/1981 e mancanza di motivazione sull'entità della sanzione amministrativa e applicazione del cumulo delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: (1) ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, al momento del rifiuto di sottoporsi all'accertamento, il fatto-reato previsto dall'art. 186, comma 7, CdS è già integrato e non opera l'obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.; (2) l'omessa indicazione del codifensore nel decreto di citazione non ha determinato un vizio che abbia prodotto un concreto pregiudizio nel procedimento trattato con il rito cartolare (art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv.); inoltre non risultano concluse conclusioni scritte dalla difesa nel giudizio d'appello; (3) la valutazione della credibilità del teste è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità; (4) il diritto di rifiutare può riguardare il prelievo ematico, ma non autorizza a sottrarsi agli accertamenti in presenza di chiari indici di guida sotto l'effetto di alcool e/o sostanze (occhi lucidi, alito vinoso, comportamento sconnesso); (5) il cumulo materiale delle sanzioni amministrative è stato correttamente applicato nella specie.

Norme richiamate

  • Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), art. 186

    La Corte ha ritenuto che il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento dell'alcol test integri il fatto-reato previsto dall'art. 186, comma 7, già al momento del rifiuto, senza che sia necessario l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p.

  • Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), art. 187

    Richiamato quale norma correlata agli accertamenti per uso di sostanze stupefacenti; la condotta di rifiuto integra anche la fattispecie prevista da tale normativa ove dovuta.

  • Codice di Procedura Penale

    art. 354, art. 356, art. 178 lett. c), art. 114 disp. att., artt. 62, 195, art. 606

    Le norme processuali richiamate sono state valutate alla luce della giurisprudenza consolidata: l'obbligo di avviso previsto dall'art. 114 disp. att. non opera rispetto al rifiuto dell'accertamento; le nullità procedurali devono essere tempestivamente eccepite e, nel rito cartolare applicato, va valutato il concreto pregiudizio risultante dall'omessa comunicazione delle conclusioni.

  • Codice Penale

    La Corte ha escluso che l'art. 51 c.p. (legittima difesa) possa legittimare, di per sé, il rifiuto degli accertamenti sulla guida; l'unica forma di rifiuto riconosciuta dalla giurisprudenza come possibile riguarda il prelievo ematico.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Applicato il principio secondo cui, nel procedimento trattato con il rito cartolare/delle trattazioni non orali durante l'emergenza, l'omessa comunicazione telematica non determina automaticamente la nullità se non è dimostrato il concreto pregiudizio difensivo; il termine per eccepire certe nullità è compatibile con la presentazione delle conclusioni scritte.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamata in relazione alle censure sulla notifica/ motivazione dell'entità della sanzione amministrativa; la Corte ha ritenuto che la motivazione e l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni siano corrette nella specie.

Massime di principio

  • Il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento dell'alcoltest può integrare immediatamente il reato ex art. 186, comma 7, CdS; non è sempre necessaria la preventiva comunicazione della facoltà di farsi assistere dal difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., poiché l'illecito si perfeziona al momento del rifiuto.
  • Le nullità processuali formali (es. omissione di indicazione del codifensore o mancata comunicazione telematica) non portano automaticamente all'annullamento se il procedimento è stato trattato con rito cartolare e non è provato un concreto pregiudizio per la difesa.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni è prerogativa del giudice di merito e difficilmente è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è dettagliata.
  • Il diritto a rifiutare il prelievo ematico è tutelato diversamente rispetto agli accertamenti etilometrici/clinici: il rifiuto del prelievo ematico può avere trattamenti giuridici specifici, ma non autorizza automaticamente la sottrazione a tutti gli accertamenti quando esistono indizi evidenti di alterazione (es. incidente, segni esteriori).
  • In materia di sanzioni amministrative collegate a reati della circolazione, il cumulo materiale può essere applicato se le condizioni normative lo consentono; eventuali contestazioni sulla mancata motivazione richiedono una concreta dimostrazione di incongruenza.
  • Chi agisce in sede di impugnazione deve eccepire tempestivamente le nullità che intendere far valere e, nei procedimenti trattati con modalità emergenziali/telematiche, deve comunque dimostrare il pregiudizio subito per ottenere la rilevanza della nullità.

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