Cassazione Civile, Ordinanza n. 23226/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992, deducendo che l'evento fosse riconducibile a fatti integranti il reato di inondazione colposa ascrivibili a carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche riferibili a un funzionario del Ministero. Il Ministero si era difeso eccependo la prescrizione. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile il termine prescrizionale decennale ex art. 2947, comma 3, c.c., facendolo decorrere dal rinvio a giudizio del tecnico incaricato (21 dicembre 2000) e ritenendo prescritta la pretesa alla data della messa in mora del marzo 2015. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il dies a quo non potesse decorrere dal rinvio a giudizio, perché la sola notizia dell'apertura del processo penale non sarebbe bastata a rendere conoscibile il nesso causale tra esondazione, difetti delle opere idrauliche e danno; secondo la ricorrente, la prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere solo all'esito definitivo del processo penale, con conseguente tempestività della messa in mora del 2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., richiamando il consolidato orientamento secondo cui, per il risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo. In questa vicenda, il rinvio a giudizio del funzionario incaricato è stato considerato un elemento sintomatico idoneo a rendere conoscibile la riconducibilità causale dei danni alle carenze delle opere idrauliche; non era quindi necessario attendere la definizione definitiva del processo penale. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il deposito del parere 'pro veritate' allegato al ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel danno da illecito ciò coincide con la conoscenza o conoscibilità della relazione causale tra danno e condotta altrui, non con la definizione definitiva del processo penale.
Per il risarcimento connesso a fatto costituente reato si applica il termine prescrizionale più lungo previsto per il reato; nella vicenda è stato ritenuto il termine decennale.
In cassazione non sono ammissibili documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso; il parere pro veritate è stato ritenuto inammissibile.
Quando la decisione finale è conforme alla proposta del relatore, la disciplina consente le statuizioni conseguenti, incluse le condanne accessorie a carico della parte soccombente.
La Corte ha applicato la condanna equitativa in favore della controparte e quella a favore della Cassa delle ammende, valorizzando la soccombenza in un giudizio deciso in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo della prescrizione non coincide necessariamente con il fatto dannoso in sé, ma con il momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del nesso causale tra danno e condotta del terzo.
- La conoscibilità del nesso causale può derivare anche da atti e vicende del procedimento penale, come il rinvio a giudizio o la condanna di primo grado dell'autore del fatto, purché tali elementi rendano ragionevolmente percepibile la riferibilità del pregiudizio alla condotta altrui; non è necessario attendere l'esito definitivo del processo penale.
- L'accertamento del momento di decorrenza della prescrizione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori di diritto o di sussunzione.
- In cassazione è inammissibile il deposito di un parere giuridico redatto da un soggetto diverso dai difensori ritualmente costituiti, quando esso non rientri nei documenti consentiti dall'art. 372 c.p.c.
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