Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22168/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. che richiede il ministero di un difensore cassazionista. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il ricorso per cassazione è stato però proposto personalmente dall'interessato, e non tramite difensore iscritto nell'albo speciale abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha rilevato d'ufficio tale vizio formale, ritenendolo causa di inammissibilità preliminare e assorbente, senza esaminare i motivi di merito eventualmente dedotti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È la norma incriminatrice richiamata per il capo relativo ai reati in materia di stupefacenti; la sentenza presuppone la conferma della condanna per detenzione/cessione a fini di spaccio in forma lieve.

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata per il capo relativo alla resistenza a pubblico ufficiale, oggetto di conferma in appello.

  • artt. 61, n. 2, 582, 585 c.p.

    Norme richiamate per il capo relativo alle lesioni personali aggravate dalla finalità indicata dall'aggravante contestata.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso personale dell'imputato è quindi inammissibile.

  • legge n. 103 del 2017

    Le modifiche introdotte consentono la declaratoria di inammissibilità 'de plano' in presenza di un vizio processuale evidente come quello del ricorso personale non sottoscritto da difensore abilitato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale, è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
  • L'inammissibilità derivante dalla mancanza di difensore cassazionista è preliminare e assorbente rispetto a qualsiasi motivo di merito del ricorso.
  • Quando il vizio emerge ictu oculi, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano, senza fissare un esame dei motivi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiStupefacentiReati stradaliProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.