Cassazione Civile, Ordinanza n. 05687/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società concessionaria di un’area demaniale nel porto di Talamone ha impugnato un avviso di accertamento relativo al TARES per l’anno 2013, emesso per omessa denuncia in relazione all’occupazione dell’area adibita all’ormeggio di natanti da diporto. In primo grado il ricorso era stato respinto e la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. In Cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o carente, con riferimento alla legittimazione del Comune a pretendere il tributo; 2) violazione della disciplina sulle competenze portuali, sostenendo che la potestà impositiva non spettasse al Comune ma all’Autorità portuale, o comunque che il Comune non fosse legittimato a riscuotere il TARES per i rifiuti prodotti nel porto; 3) falsa applicazione della disciplina TARSU/TARES, assumendo che il Comune non avesse previsto nel regolamento una specifica categoria tariffaria per spazi acquei e ormeggi e che quindi non potesse assoggettarli al tributo, neppure per assimilazione ad altre categorie come campeggi o distributori di carburante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d’appello era sì sintetica e in parte insufficiente, ma la questione di diritto sottostante era comunque infondata; ha inoltre corretto/integrato la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, in mancanza di istituzione dell’Autorità portuale nel porto di Orbetello, la competenza alla gestione dei rifiuti urbani e il correlato potere impositivo restano in capo al Comune. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che le aree acquee e gli ormeggi rientrano nella nozione di aree scoperte tassabili e che la mancata previsione regolamentare di una categoria autonoma non esclude la debenza del tributo, potendo operare l’assimilazione per categoria a ipotesi analoghe. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e idonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio; la motivazione meramente apparente integra vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
La sentenza tributaria deve contenere l’esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato per nullità della sentenza per motivazione apparente o carente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato per falsa applicazione delle norme sostanziali sulla materia tributaria e portuale.
La Corte può correggere la motivazione della decisione quando la questione di diritto è infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
La Corte può integrare la motivazione della sentenza impugnata nei limiti indicati dalla legge.
art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011 n. 214
Ha istituito il TARES dal 1° gennaio 2013; il tributo è dovuto da chi possiede, occupa o detiene aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dalla produzione concreta.
art. 16 L. 28 gennaio 1994 n. 84
Attribuisce alle Autorità portuali o, in loro mancanza, alle Autorità marittime la disciplina e vigilanza delle operazioni portuali e dei servizi portuali, ma non la potestà impositiva sui rifiuti urbani.
art. 18 L. 28 gennaio 1994 n. 84
Riguarda le concessioni di aree demaniali e banchine in ambito portuale; è norma amministrativa di gestione degli spazi, non fonte del potere di imposizione tributaria sui rifiuti urbani.
art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 182
Definisce l’Autorità competente come Autorità portuale, ove istituita, o Autorità marittima.
artt. 2 e 3 D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 182
Richiamati per delimitare la disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, distinta da quella dei rifiuti urbani delle aree portuali.
artt. 8 e 10 D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 182
Attribuiscono la competenza per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, materia distinta da quella oggetto del giudizio.
art. 62, comma 5, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
Esclude dalla tassa i locali e le aree per cui non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento in regime di privativa comunale; nell’area portuale la regola può essere derogata solo se opera la competenza dell’Autorità portuale.
art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
I regolamenti comunali devono classificare le categorie e sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti e medesima misura tariffaria.
art. 68, comma 2, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
La classificazione tariffaria può avvenire per gruppi omogenei di attività o utilizzazione, includendo categorie assimilabili come campeggi e stabilimenti balneari.
art. 21, comma 8, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
Fa salve le disposizioni relative alle competenze delle Autorità portuali nella materia dei rifiuti.
art. 6, comma 1, lett. c), L. 28 febbraio 1994 n. 84
Attribuisce alle Autorità portuali compiti di affidamento e controllo di servizi di interesse generale, tra cui la pulizia e raccolta rifiuti nei porti istituiti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di TARES/TARSU, il presupposto impositivo non dipende dalla concreta produzione del rifiuto, ma dalla detenzione o occupazione di aree e locali suscettibili di produrlo; nelle aree portuali, tuttavia, occorre verificare se la competenza al servizio di raccolta e smaltimento sia attribuita dalla legge al Comune o a un’Autorità portuale.
- La presenza dell’Autorità portuale esclude il potere impositivo del Comune sui rifiuti urbani prodotti nell’ambito portuale; in mancanza di tale Autorità, riemerge la competenza comunale in regime di privativa e il correlato potere di imposizione.
- La competenza dell’Autorità marittima riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, non i rifiuti urbani delle aree portuali, per i quali il Comune resta legittimato salvo diversa attribuzione normativa.
- Ai fini della tassazione delle aree portuali, la nozione di "aree scoperte" comprende anche superfici acquee e spazi di ormeggio, essendo rilevante l’utilizzabilità concreta dell’area e non la sua natura fisica.
- La mancata previsione nel regolamento comunale di una categoria specifica per ormeggi o spazi acquei non impedisce la tassazione, quando l’area sia comunque riconducibile per categoria a complessi omogenei previsti dal regolamento, secondo una classificazione funzionale e non meramente letterale.
- La motivazione apparente della sentenza di merito integra un vizio processuale, ma il ricorso per cassazione non va accolto se la questione di diritto sottostante è comunque infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto; in tal caso la Corte può correggere o integrare la motivazione senza rinvio.
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