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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41240/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per vizio di motivazione l'affermazione della responsabilità penale sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ritenuto sufficiente il mero attraversamento (transito) dell'area interdetta dal daspo senza verificare lo stazionamento. Inoltre deduce che l'art. 10 della legge n.48/2017 non prevederebbe sanzione penale salvo l'intervento del d.l. 113/2018, quindi insussistenza del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: Ferrante era destinatario di un daspo urbano notificato il 20/12/2018 (non impugnato); il fatto contestato è del 27/02/2019; la norma (art.10 comma 2 d.l. n.14/2017, come modificata dal d.l. 113/2018 e dalla legge di conversione n.132/2018) punisce la violazione del divieto di accesso con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno; per l'integrazione del reato è sufficiente il mero accesso/traslito nell'area vietata, non è necessario dimostrare lo stazionamento (anche se nel caso concreto il daspo vietava anche lo stazionamento). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48 (art. 9 e art. 10)

    art. 10 comma 2: nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto

    L'art.10 disciplina l'ordine di allontanamento e, in caso di reiterazione, il potere del questore di vietare l'accesso ad aree urbane; il divieto di accesso non richiede stazionamento per integrare la fattispecie

  • decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 113 (modifica di art.10)

    Aggiunta al comma 2: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno"

    Ha introdotto la sanzione penale per la violazione del divieto di accesso previsto dall'art.10, resa operativa per i fatti successivi all'entrata in vigore (4 dicembre 2018)

  • legge 10 dicembre 2018, n. 132, art. 21-ter

    Modifica dell'art.10 con l'aggiunta della sanzione penale e della previsione sull'arresto

    Conferma e dettaglia l'entrata in vigore della sanzione prevista per l'inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane

  • Codice della strada, art. 7 e 15-bis (riferimenti alla regolazione dei parcheggiatori abusivi)

    L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore costituisce illecito sanzionato dal CDS e puo' dar luogo ai provvedimenti di allontanamento/daspo; nel caso concreto non si discute l'esercizio abusivo ma la violazione dell'ordine del Questore

Massime di principio

  • Il daspo urbano (art.10 d.l.14/2017 conv. legge 48/2017) puo' vietare sia l'accesso che lo stazionamento in aree urbane; la violazione del divieto di accesso, dopo le modifiche del d.l.113/2018, integra rilevanza penale.
  • Per integrare il reato di violazione del divieto di accesso non è necessario dimostrare lo stazionamento: il mero accesso/transito nell'area espressamente vietata può essere sufficiente, salvo diversa specificazione del provvedimento.
  • Se il provvedimento di daspo non è stato impugnato, i giudici di legittimità non entrano nel merito della sua legittimità, valutando invece la corretta applicazione della norma penale rispetto ai fatti.
  • La punibilità dipende dalla data del fatto: le modifiche normative introdotte dal d.l.113/2018 sono operative dal 4/12/2018, quindi fatti commessi successivamente possono essere sanzionati con le nuove pene.
  • In casi analoghi, la difesa basata solo sull'assenza di stazionamento puo' essere inefficace se il divieto riguarda espressamente l'accesso; va esaminato il contenuto testuale del provvedimento questorile (se vieta anche il transito o solo lo stazionamento).
  • In sede di Cassazione un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e, se non presentato in mala fede, all'obbligo equitativo verso la Cassa delle Ammende.

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