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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10700/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società fornitrice di gas metano aveva chiesto il rimborso delle accise versate in eccedenza tra aprile 1997 e febbraio 1999, sostenendo di avere applicato l’aliquota ordinaria anziché quella agevolata per usi industriali in base a indicazioni dell’Ufficio Tecnico di Finanza, poi rivelatesi errate alla luce della giurisprudenza che riconosceva ai ristoratori l’aliquota ridotta. Dopo vari gradi di giudizio e rinvii, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva rigettato l’appello della contribuente ritenendo provata dall’Amministrazione la traslazione dell’imposta sugli utenti, sulla base dei bilanci societari in cui le accise erano registrate come costi di produzione e della circostanza che la società aveva effettuato la bollettazione del maggiore importo ai clienti. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell’art. 19 d.l. n. 688/1982, dell’art. 29 l. n. 428/1990, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697, comma 2, c.c., sostenendo che la traslazione non poteva ritenersi provata dal solo dato contabile, che occorreva invece accertare un effettivo ribaltamento degli esborsi sui prezzi finali praticati agli utenti e che anche l’eventuale arricchimento indebito non era stato dimostrato dall’Amministrazione. La contribuente contestava inoltre che la mera iscrizione a bilancio e la fatturazione/bollettazione del maggiore importo bastassero a integrare la prova del fatto impeditivo del rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha affermato che, in tema di rimborso di accisa armonizzata, la traslazione dell’imposta costituisce fatto impeditivo del diritto al rimborso e può essere provata dall’Amministrazione anche mediante il bilancio d’esercizio, purché da esso emerga che l’impresa ha considerato i relativi esborsi nella determinazione del prezzo finale al cliente. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva effettivamente svolto tale verifica in fatto, valorizzando non solo la registrazione contabile delle accise come costo di produzione, ma anche il ribaltamento del maggiore importo sugli utenti tramite bollettazione, sicché non vi era violazione dei principi di diritto invocati. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese, dando atto altresì dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella disciplina del rimborso delle accise

  • art. 29 l. 29 dicembre 1990, n. 428

    nel rimborso dell’accisa armonizzata, la mancata traslazione non è elemento costitutivo del diritto; la traslazione è fatto impeditivo e la sua prova grava sull’Amministrazione

  • art. 2729 c.c.

    la traslazione dell’imposta può essere provata per presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; la prova presuntiva non è di rango inferiore ad altri mezzi di prova in assenza di divieti specifici

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    richiamato a sostegno della tesi che l’onere di provare il fatto impeditivo grava sull’Amministrazione finanziaria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    base per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2425 c.c.

    richiamato in motivazione per descrivere lo schema del conto economico e l’appostazione delle accise come costo di produzione

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    richiamato per i principi di diritto enunciati nel precedente rinvio e vincolanti nel giudizio di rinvio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • Corte di giustizia UE, 9 dicembre 2003, Commissione c. Italia, C-129/00

    richiamata come parametro eurounitario nella ricostruzione dell’onere probatorio sull’avvenuta traslazione del tributo

Massime di principio

  • Nel rimborso di un’accisa armonizzata, la mancata traslazione del tributo non integra il fatto costitutivo del diritto al rimborso; al contrario, l’avvenuta traslazione costituisce fatto impeditivo che l’Amministrazione finanziaria deve provare.
  • La prova della traslazione può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti; tra questi può rientrare il bilancio d’esercizio, ma solo se consente di desumere che l’imposta sia stata effettivamente considerata nella determinazione del prezzo finale praticato all’utente.
  • La mera iscrizione contabile dell’imposta tra i costi di produzione non è di per sé sufficiente: occorre una valutazione complessiva del significato economico-funzionale di quell’appostazione nel contesto dell’attività dell’impresa.
  • Una censura che miri a contestare l’apprezzamento degli indizi e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
  • Una volta dimostrata la traslazione, il giudice deve verificare anche l’eventuale effettivo arricchimento conseguente al rimborso, sempre sulla base degli elementi di causa tempestivamente allegati e dedotti.
  • La prova presuntiva non ha un valore subordinato rispetto agli altri mezzi di prova, salvo specifiche previsioni di legge che ne escludano l’uso o ne limitino l’efficacia.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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