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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14787/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dal recesso anticipato intimato dal promotore finanziario da un rapporto iniziato nel 2008 con una banca, recesso che i giudici di merito hanno ritenuto privo di giusta causa. In primo grado il promotore è stato quindi condannato a pagare alla banca una somma pari alla penale contrattuale per risoluzione anticipata e all’indennità sostitutiva del preavviso, con detrazioni per FIRR e credito residuo. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che i comportamenti contestati alla banca non fossero idonei a incidere sulla funzione economica del contratto di agenzia né a integrare inadempimenti delle obbligazioni tipiche, e che comunque la banca non fosse inadempiente agli impegni assunti con patti aggiuntivi; ha inoltre ritenuto valida la clausola penale. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i rapporti tra le parti costituivano un negozio complesso con prestazioni indipendenti; 2) violazione di norme sul contratto di agenzia, sulla correttezza e buona fede, sull’onere della prova, sulle prove e sul giudicato, con ulteriore omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la banca fosse inadempiente e che la ricostruzione dei fatti fosse errata; 3) violazione delle norme sulla validità delle clausole vessatorie/sottoscritte specificamente, sulla durata del rapporto di agenzia, sulla clausola penale e sulla sua eventuale riduzione, sostenendo l’invalidità della penale applicata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi complessivamente inammissibili e infondati perché formulati in modo promiscuo e non specifico, con cumulo eterogeneo di censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; ha inoltre rilevato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era in ogni caso precluso nel caso di doppia conforme, e che le doglianze miravano sostanzialmente a una nuova valutazione di merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; ha infine osservato che la censura sull’art. 2697 c.c. non era corretta perché non verteva su un’erronea ripartizione dell’onere probatorio ma sulla valutazione del materiale istruttorio, e che la critica all’interpretazione contrattuale si risolveva in una mera contrapposizione di una lettura alternativa rispetto a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva respinto l’impugnazione del promotore finanziario e che aveva già confermato la condanna al pagamento in favore della banca della somma liquidata a titolo di penale per risoluzione anticipata e indennità sostitutiva del preavviso, con le detrazioni indicate. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di anomalie motivazionali estreme: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotta in modo specifico, indicando le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o di sollecitare una nuova ricostruzione del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369 c.p.c.

    Le indicazioni necessarie a sostegno del motivo devono risultare rispettate sin dall’atto introduttivo del giudizio di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non osservare la regola della decisione sulle prove introdotte; non basta contestare la diversa ponderazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non se si contesta l’esito del suo apprezzamento.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione logicamente incoerente.

  • art. 1363 c.c.

    La censura interpretativa deve dimostrare la concreta violazione delle regole ermeneutiche, non limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.

  • art. 1375 c.c.

    Le doglianze fondate su buona fede e correttezza non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del fatto e degli accordi tra le parti.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale è validamente applicabile se non risulta viziata; eventuale riduzione può essere negata se non adeguatamente allegata e giustificata.

  • art. 1384 c.c.

    La riduzione della penale richiede specifici presupposti, che nel caso di specie la Corte d’appello ha escluso alla luce dell’interesse della preponente alla stabilità del rapporto.

  • art. 1746 c.c.

    Le norme sul rapporto di agenzia sono richiamate come parametro della censura, ma la Corte ha ritenuto che i fatti dedotti non integrassero inadempimenti delle obbligazioni tipiche dell’agenzia.

  • art. 1748 c.c.

    La violazione denunciata non è stata ritenuta sussistente perché i comportamenti contestati riguardavano, al più, pattuizioni accessorie e non il nucleo tipico del rapporto.

  • art. 1749 c.c.

    Non emerge una violazione delle obbligazioni del preponente idonea a giustificare il recesso per giusta causa.

  • art. 1750 c.c.

    La disciplina del preavviso è richiamata nel ricorso, ma il giudizio di merito ha confermato l’applicazione dell’indennità sostitutiva del preavviso in difetto di giusta causa di recesso.

  • art. 1751 c.c.

    La norma è evocata nel quadro complessivo del rapporto di agenzia, senza che la Corte di cassazione ravvisi errori di diritto nella decisione impugnata.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di recesso richiede un inadempimento o comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; nella specie i fatti allegati non sono stati ritenuti sufficienti.

  • art. 2607 c.c.

    La norma è solo menzionata nel ricorso; la Corte non ravvisa una specifica violazione idonea a infirmare la sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    La censura è stata ritenuta inidonea perché non specificava un effettivo contrasto con un giudicato rilevante, ma si inseriva nel più ampio dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere costruito con motivi specifici, chiaramente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; la commistione di censure eterogenee può condurre all’inammissibilità.
  • Il vizio motivazionale è oggi ristretto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
  • In presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è in linea di principio precluso, salvo l’allegazione puntuale di differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito l’onere della prova; non quando si contesta il modo in cui il materiale probatorio è stato apprezzato.
  • Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si deducono per contestare la persuasività della valutazione probatoria, ma solo se il giudice ha deciso su prove non introdotte o ha attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante la sola contrapposizione di una lettura alternativa, anche se plausibile; occorre dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici o l’assoluta illogicità della motivazione.
  • La clausola penale resta efficace se non è dimostrato un vizio specifico; la sua eventuale riduzione presuppone allegazioni e presupposti concreti, non una contestazione generica.
  • Il recesso per giusta causa richiede un inadempimento o comportamento di gravità tale da compromettere il vincolo fiduciario in misura incompatibile con la prosecuzione del rapporto; condotte accessorie o estranee al nucleo essenziale del contratto non sono di regola sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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