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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19698/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici dirigenti)

La controversia

Due dirigenti medici, assegnati senza soluzione di continuità a coprire la direzione di due distretti sanitari in assenza del titolare della struttura complessa, hanno chiesto il pagamento delle differenze retributive per il periodo ottobre 2007-dicembre 2011, sostenendo di aver svolto in concreto mansioni corrispondenti a un incarico dirigenziale apicale e invocando anche l'efficacia preclusiva di precedenti sentenze favorevoli che avevano riconosciuto differenze retributive per il periodo febbraio 2000-settembre 2007. Hanno inoltre domandato il risarcimento dei danni per la revoca anticipata dell'incarico disposta con determina del dicembre 2011. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello negato l'indennità sostitutiva prevista dal CCNL ritenendola domanda nuova, benché la domanda originaria fosse di pagamento di tutti i compensi dovuti per le mansioni svolte; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere escluso l'ultrattività del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze; 3) nullità della motivazione per avere ritenuto inutile l'esame della domanda sulla revoca dell'incarico sul presupposto che non vi fosse stato un formale conferimento di incarico di struttura complessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la richiesta dell'indennità sostitutiva non costituisse domanda nuova ma mera puntualizzazione del titolo giuridico di una domanda già proposta per il pagamento di tutti i compensi correlati alle mansioni svolte. Ha invece respinto il secondo motivo, confermando che il giudicato pregresso non si estendeva automaticamente ai periodi successivi, in presenza di un diverso assetto organizzativo e di un onere probatorio a carico dei lavoratori circa la continuazione dello svolgimento di mansioni rilevanti. Ha respinto anche il terzo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o meramente illogica. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame della domanda relativa all'indennità sostitutiva e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omessa pronuncia/erronea qualificazione della domanda relativa all'indennità sostitutiva

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    richiamato come norma sulla decisione secondo diritto

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle allegazioni e prove

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle preclusioni e allegazioni nel rito del lavoro

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato per contestare la ritenuta novità della domanda in appello

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei vizi processuali e della nullità della sentenza

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'efficacia preclusiva del giudicato esterno sui periodi successivi

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione apparente

  • art. 18 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medico-veterinaria

    norma collettiva che prevede l'indennità sostitutiva per il dirigente medico che sostituisce il titolare

  • art. 2103 c.c.

    ritenuto non applicabile alla sostituzione nell'incarico di dirigente medico del SSN, perché non si tratta di mansioni superiori in senso tecnico

  • art. 36 Cost.

    ritenuto non violato, poiché l'indennità sostitutiva è considerata adeguatamente remunerativa

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato per ribadire l'unicità del ruolo della dirigenza sanitaria

  • art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000

    richiamato per affermare il quadro unitario della dirigenza sanitaria

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato in via comparativa per il pubblico impiego privatizzato e la non configurabilità di mansioni superiori in senso tradizionale

  • art. 52, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato in relazione al diritto alle retribuzioni per mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 25 d.lgs. n. 29 del 1993

    richiamato come antecedente normativo dell'art. 52 d.lgs. 165/2001

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nel motivo sulla sufficienza della motivazione

  • art. 18 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda originariamente proposta per il pagamento di tutti i compensi spettanti per lo svolgimento di determinate mansioni può essere precisata in appello o in corso di causa indicando il corretto titolo normativo di una voce già compresa nella pretesa, senza integrare mutatio libelli, quando non mutano i fatti costitutivi allegati.
  • La sostituzione nell'incarico di dirigente medico del SSN, ai sensi della disciplina collettiva applicabile, non configura svolgimento di mansioni superiori in senso tecnico e non comporta l'applicazione dell'art. 2103 c.c.; al sostituto spetta l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo, non il trattamento economico pieno del titolare sostituito.
  • La prosecuzione dell'incarico oltre il termine previsto per la copertura del posto vacante non muta da sola la qualificazione giuridica della sostituzione né fa sorgere, per ciò solo, il diritto al trattamento economico del titolare.
  • Il giudicato relativo a un periodo precedente di svolgimento di attività lavorativa non si estende automaticamente ai periodi successivi quando il lavoratore invochi il persistere del diritto alle medesime differenze retributive: occorre verificare se permanga la medesima situazione di fatto e di diritto, mentre il lavoratore resta onerato di provare la continuazione delle condizioni che giustificano la pretesa.
  • In tema di motivazione della sentenza, la nullità ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non basta che il ragionamento sia eventualmente errato in diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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