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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30045/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 29 dicembre 2003, qualificata dall'attore come contratto preliminare di vendita di tre appartamenti ricompresi in un compendio immobiliare aggiudicato in esecuzione immobiliare. L'attore sosteneva di avere versato complessivamente € 155.000,00 per finanziare l'operazione di acquisto e di avere diritto, a fronte del pagamento integrale del prezzo e del mancato trasferimento, alla sentenza ex art. 2932 c.c., oltre che alla penale di € 45.000,00 e, in subordine, alla restituzione di quanto versato. I convenuti replicavano che l'atto aveva funzione di garanzia di un finanziamento e quindi era nullo per patto commissorio/frode alla legge. Il Tribunale aveva accolto questa ricostruzione, dichiarando la nullità del preliminare e rigettando la domanda di esecuzione specifica. La Corte d'appello confermava, valorizzando il tenore della scrittura (richiamo al ricorrente come 'finanziatore globale', clausole sulle cambiali per € 200.000,00, penale e collegamento con il finanziamento) e la sequenza dei fatti, da cui emergeva che il trasferimento dei tre immobili era preordinato a garantire la restituzione della somma data a mutuo e non una vera compravendita. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) omesso esame e violazione dei canoni ermeneutici perché la Corte d'appello avrebbe trascurato la reale volontà di stipulare una compravendita e non un finanziamento; 2) falsa applicazione dell'art. 2744 c.c., sostenendo che mancasse un patto commissorio e che, al più, vi fosse una vendita o un'obbligazione alternativa; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello esaminato una nuova eccezione di patto commissorio; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di restituzione delle somme e della penale. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, confermando che l'interpretazione del negozio era plausibile e che, individuata la funzione di finanziamento con trasferimento immobiliare a garanzia, il complessivo assetto negoziale integrava un patto commissorio vietato. Il terzo motivo è stato respinto perché la nullità per violazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio e, comunque, già il primo giudice aveva pronunciato sulla nullità per patto commissorio. Il quarto motivo è stato respinto perché la domanda restitutoria era nuova in appello e, in ogni caso, la restituzione conseguente alla nullità richiede domanda espressa; il rigetto del ricorso ha comportato la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui il contratto preliminare era in realtà inserito in un'operazione di finanziamento garantita dal trasferimento dei tre immobili, sicché il negozio violava il divieto di patto commissorio ed era nullo. Ha inoltre escluso la novità della questione di nullità in appello, poiché la nullità era già stata rilevata in primo grado ed era comunque rilevabile d'ufficio. Infine, ha negato l'omessa pronuncia sulla restituzione, osservando che la relativa domanda era stata introdotta solo in appello e che la restituzione conseguente alla nullità richiede una specifica domanda di parte. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica presuppone l'adempimento della prestazione della parte che agisce; se il titolo è nullo, la tutela ex art. 2932 c.c. non può essere accolta.

  • art. 1344 c.c.

    La nullità per frode alla legge può colpire un negozio che, pur lecito nella forma, sia impiegato per eludere una norma imperativa e realizzare uno scopo vietato, come la garanzia commissoria.

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio opera in senso funzionale e colpisce qualsiasi assetto negoziale, anche atipico o collegato, volto a far acquistare al creditore il bene del debitore in caso di inadempimento, quale forma di garanzia vietata.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti, valorizzando il dato letterale ma anche il contesto, la causa concreta e il comportamento complessivo dei contraenti; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura plausibile a quella adottata dal giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili domande nuove; tuttavia la nullità per violazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio se i fatti fondanti sono già emersi nel processo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice di appello ha qualificato la domanda come nuova e quindi inammissibile; la restituzione conseguente alla nullità richiede una domanda espressa.

  • art. 384 c.p.c.

    Il ricorrente chiedeva una decisione nel merito sulla domanda restitutoria, ma la Corte non ha potuto provvedere perché la domanda era nuova e comunque non esaminabile nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo, non per la semplice contrapposizione di una lettura diversa.
  • Ai fini del divieto di patto commissorio, rileva la funzione economico-sociale concreta dell'operazione negoziale, non la sua veste formale: anche più negozi collegati possono essere nulli se il trasferimento del bene è preordinato a garanzia del credito.
  • La nullità per violazione di norme imperative, inclusa quella per patto commissorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché i fatti costitutivi risultino dagli atti ritualmente acquisiti.
  • La restituzione delle prestazioni eseguite in base a un contratto dichiarato nullo configura ripetizione di indebito oggettivo e richiede una domanda espressa; non può essere surrettiziamente ottenuta come conseguenza automatica di una domanda risarcitoria o di adempimento.
  • Nel giudizio di appello sono inammissibili le domande nuove; la qualificazione di una pretesa come nuova esclude l'omessa pronuncia e impedisce la decisione nel merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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