Cassazione Civile, Ordinanza n. 35817/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La proprietaria di un'unità immobiliare in condominio impugnava due delibere assembleari del 15.04.2009 e del 24.04.2009: la prima perché subordinava l'avvio di lavori di manutenzione straordinaria al previo pagamento delle quote condominiali, anziché reputare i lavori indifferibili; la seconda perché conferiva incarico a un geometra per la direzione/gestione dei lavori, fissandone compenso e modalità di pagamento con un esborso immediato a carico dei condomini. Nel corso del giudizio di primo grado venivano poi adottate due successive delibere del 7 e 12.09.2011, che la ricorrente riteneva sostanzialmente revocatorie delle delibere impugnate e quindi idonee a determinare la cessazione della materia del contendere; la Corte d'appello ha ammesso tali documenti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, regolando le spese in base alla soccombenza virtuale. Con il ricorso per cassazione la condomina ha censurato: 1) la violazione degli artt. 91 ss. e 132 c.p.c., sostenendo che il condominio fosse totalmente soccombente rispetto alla domanda di cessazione della materia del contendere e alla produzione documentale, perché in appello aveva chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado; 2) la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'erronea declaratoria di inammissibilità dei documenti sopravvenuti e, nel merito, l'erroneità della condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice quando un fatto sopravvenuto determini il venir meno dell'interesse ad agire o a contraddire, anche in assenza di conclusioni conformi delle parti, e che nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la non contestazione dell'avvio dei lavori e la sostanziale revoca delle delibere impugnate mediante le successive delibere del 2011. Ha inoltre ritenuto plausibile e non censurabile in sede di legittimità la regolazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale, fondata sulla valutazione discrezionale del giudice di merito e sul principio di causalità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese di legittimità per mancanza di attività difensiva del condominio; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli artt. 91 ss. c.p.c. per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione o ripartizione delle spese resta affidata alla valutazione del giudice di merito nel rispetto del principio di causalità e del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Invocato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa la denunciata nullità della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Utilizzato come base dei motivi di ricorso; la Corte esclude la violazione di legge e l'omesso esame dedotti e dichiara il secondo motivo assorbito.
Censurato per omessa pronuncia; la Corte non accoglie la doglianza perché assorbita dal rigetto del primo motivo.
Censurato in relazione alla valutazione delle prove documentali sopravvenute; la Corte ritiene corretto l'apprezzamento della Corte d'appello.
Richiamato nel ricorso tra le norme condominiali; non viene svolta un'interpretazione specifica dalla Corte oltre al riferimento al merito della controversia condominiale.
Richiamato nel ricorso; non è oggetto di specifica elaborazione autonoma nella motivazione di legittimità.
primo comma n. 4; comma 2
Richiamato nel ricorso con riguardo ai poteri dell'assemblea sulla manutenzione straordinaria e sulle spese; la Corte considera legittima la scelta assembleare sui tempi e sul modus procedendi dei lavori in assenza di pregiudizio grave e imminente alla cosa comune.
Richiamato nel ricorso quale norma di impugnazione delle delibere condominiali; la Corte non accoglie la censura avverso la decisione di merito.
Richiamato nel ricorso; non viene sviluppato un principio autonomo, essendo la controversia incentrata su delibere condominiali e cessazione della materia del contendere.
Richiamato nel ricorso; non costituisce il nucleo della decisione di legittimità.
Richiamato nel ricorso in relazione al compenso del professionista incaricato dal condominio; la Corte ritiene non censurabile la valutazione di legittimità della delibera che prevedeva l'incarico e il relativo compenso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche in assenza di conclusioni conformi delle parti quando un fatto sopravvenuto elimini l'interesse ad agire o a contraddire, e il giudice deve poi regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
- Se il fatto sopravvenuto determina il soddisfacimento della pretesa dedotta, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere; se invece esso dimostra l'inesistenza del diritto azionato, deve pronunciarsi nel merito sull'infondatezza della domanda.
- La regolazione delle spese di lite è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del rispetto del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
- In materia condominiale, la scelta circa la scansione temporale e le modalità di esecuzione dei lavori straordinari rientra nella discrezionalità dell'assemblea, salvo che sia dimostrato un grave e imminente pregiudizio alla cosa comune.
- La sopravvenuta revoca, mediante nuove delibere, di una precedente delibera impugnata può rendere improcedibile o superata la controversia originaria, se incide concretamente sull'interesse delle parti alla decisione sul merito.
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