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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17299/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Vibo Valentia e il correlato ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni. Sosteneva l'illegittimità del provvedimento perché adottato mentre era pendente una procedura di protezione internazionale, e perché l'autorità amministrativa non avrebbe svolto alcuna istruttoria sui rischi di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, in violazione del principio di non-refoulement, dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, dell'art. 10 Cost., dell'art. 3 CEDU, degli artt. 2, 4, 5, 9 e 10 della Direttiva 2004/83/CE, nonché dell'art. 8 CEDU per mancata valutazione di esigenze umanitarie. Il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso, rilevando secondo la ricostruzione riportata in cassazione che la domanda di protezione internazionale riguardava un altro soggetto e che la documentazione prodotta atteneva ad altre persone e a profili sanitari legati all'emergenza COVID-19. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 18 d.lgs. 150/2011, 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., assumendo che la sentenza di merito avesse eluso i motivi proposti e non rendesse comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di Pace.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sulla legittimità dell'espulsione, perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: il ricorso era improcedibile ex art. 369, comma 2, c.p.c. in quanto il ricorrente non aveva depositato il provvedimento impugnato con la relata di notifica, ma un diverso provvedimento relativo alla liquidazione del compenso del difensore. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso; ha compensato le spese del grado per giusti motivi, osservando che le parti intimate si erano comunque difese nel merito senza eccepire tale vizio, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 D. Lgs. n. 150/2011

    indicato come base dell'impugnazione davanti al Giudice di Pace del provvedimento di espulsione; nel ricorso per cassazione è richiamato solo come parametro asseritamente violato dal giudice di merito.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    invocato dal ricorrente come norma che vieta l'espulsione in presenza di rischio di trattamenti inumani o degradanti e impone il rispetto del principio di non-refoulement.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla tutela dello straniero e sulla protezione contro il rimpatrio.

  • art. 3 CEDU

    richiamato per dedurre il divieto di trattamenti inumani o degradanti in caso di espulsione.

  • Direttiva 2004/83/CE

    richiamata dal ricorrente come parametro europeo in materia di protezione internazionale e valutazione dei rischi nel paese di origine.

  • art. 8 CEDU

    invocato per lamentare il mancato esame delle esigenze umanitarie e della vita privata/familiare del ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di cassazione per sostenere che il giudice di pace avrebbe eluso i motivi di ricorso, incorrendo in vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 24 Cost.

    invocato come parametro costituzionale del diritto di difesa, asseritamente compromesso dalla decisione di merito.

  • art. 111 Cost.

    invocato per dedurre il difetto di motivazione e la violazione del giusto processo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma sul vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    applicato dalla Corte come norma che impone il deposito, a pena di improcedibilità, del provvedimento impugnato con la relata di notifica.

  • art. 369, 1 comma, n. 2, c.p.c.

    richiamato nel dispositivo come fondamento della declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è improcedibile il ricorso quando non sia depositato, nei termini e nelle forme prescritte, il provvedimento impugnato completo della relata di notifica, poiché tale adempimento è condizione processuale essenziale per la verifica della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione.
  • La produzione di un atto diverso da quello oggetto di impugnazione non soddisfa l'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c., anche se la parte abbia articolato censure di merito o processuali sulla decisione impugnata.
  • L'improcedibilità del ricorso preclude l'esame delle doglianze sostanziali e processuali formulate contro la sentenza di merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte resistente si sia difesa nel merito senza sollevare il vizio processuale rilevato dalla Corte.
  • Il raddoppio del contributo unificato può essere dichiarato quando ne ricorrano i presupposti di legge, anche in caso di declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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