Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2607/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/07/2024 che rigettava la revoca dell'ordine di demolizione di un immobile ritenuto abusivo con sentenze irrevocabili del 2010/2011. Sosteneva la violazione della legge 689/1981 e dell'art. 7 CEDU, asserendo che l'ordine di demolizione costituisce una "pena" soggetta all'estinzione per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 173 cod. pen.; inoltre riferiva di aver proposto ricorso amministrativo contro i provvedimenti comunali e denunciava il grave ed irreparabile danno derivante dall'esecuzione, anche in ragione della presenza dell'immobile in loco dal 1954 e di possibili perimetrazioni comunali che potrebbero urbanizzarlo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'estinzione dell'ordine di demolizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di natura ripristinatoria (non una pena) e, pertanto, non si estingue per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen. La Corte ha altresì richiamato la pronuncia della Corte EDU (Longo c. Italia, 12/09/2024) che conferma la natura non punitiva dell'ordine di demolizione. Ha poi dichiarato inammissibile la censura relativa ai presunti ricorsi amministrativi per genericità e violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p.; in base all'art. 591 c.1 lett. c) c.p.p. l'irrigidimento formale ha determinato l'inammissibilità. Infine, in mancanza di assenza di colpa nella proposizione del ricorso, il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • legge 689/1981

    Invocata dal ricorrente per sostenere la natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione, ma non ritenuta idonea dalla Corte a qualificare l'ordine come pena estinguibile.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7 CEDU

    Il ricorrente sosteneva violazione dell'art.7; la Corte ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza interna e alla Corte EDU (Longo), che l'ordine di demolizione non rientra nella nozione di "pena" ai sensi dell'art.7.

  • art. 173 cod. pen.

    Norma sulla estinzione per decorso del termine delle pene principali; la Corte afferma che si applica solo alle pene principali e non alle misure ripristinatorie/amministrative come l'ordine di demolizione.

  • art. 31 comma 9, d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata in relazione all'ordine di demolizione emesso dal giudice: la Corte interpreta l'ordine come misura finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi e non come pena.

  • art. 581 lett. d) cod. proc. pen.

    Richiede che i motivi del ricorso indichino specificamente ragioni di diritto e fatti; la Corte ha ritenuto generica la censura relativa a ricorsi amministrativi, ravvisando violazione di questa disposizione.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando manchino i requisiti formali/sostanziali richiesti (per es. per genericità dei motivi): applicata per dichiarare l'impugnazione inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e alle sanzioni quando il ricorso è inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte lo ha applicato per irrogare la sanzione pecuniaria.

  • Corte EDU, Longo c. Italia (12/09/2024)

    Longo c. Italia, Prima Sezione, 12/09/2024

    Pronuncia della Corte EDU che ha confermato che l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ha finalità ripristinatorie e non punitiva e, dunque, non è soggetto al regime di prescrizione delle pene penali.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto dal giudice ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non è qualificabile come "pena" ai fini dell'art.173 cod. pen. o dell'art.7 CEDU; quindi non si estingue automaticamente per il decorso del termine quinquennale previsto per le pene.
  • La Corte EDU (Longo) conferma la linea interna: la demolizione mira al ripristino dello stato dei luoghi e non alla punizione, escludendo l'applicabilità del regime prescrizionale penale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario indicare in modo chiaro e specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni censura; le argomentazioni generiche o prive di concretezza comportano l'inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • La mera esistenza di vicende amministrative (es. perimetrazioni comunali) o l'anzianità dell'opera non impediscono di per sé l'esecuzione dell'ordine di demolizione; per opporsi all'esecuzione occorrono censure precise (p. es. vizi procedurali, incompetenza, difetto di motivazione) o misure cautelari adeguate con prova del danno irreparabile.
  • Quando si propone ricorso per ottenere la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione è opportuno: documentare dettagliatamente l'invocata lesione di diritti fondamentali, provare l'irreparabilità del danno, segnalare eventuali interventi amministrativi già intervenuti e proporre misure alternative concrete; in mancanza, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e soggetto a condanna per spese e sanzioni pecuniarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.