Cassazione Civile, Ordinanza n. 31876/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società destinataria di una sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità impugnava l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello il giudice aveva invece ritenuto ammissibile l'opposizione, ma l'aveva respinta nel merito, reputando sufficiente la richiamata taratura dell'autovelox, risultante dal verbale e risalente a circa cinque mesi prima dell'infrazione. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 45, comma 4, C.d.S., sostenendo che l'apparecchiatura era solo approvata e tarata, ma non omologata, e che la sola menzione nel verbale non bastava a provare la taratura né a supplire alla mancanza di certificazione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il Tribunale invertito l'onere della prova, ritenendo provata la regolarità dello strumento senza che l'Amministrazione avesse fornito prova documentale dell'omologazione e delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, tutte le apparecchiature per il controllo della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; in caso di contestazione del trasgressore, spetta all'Amministrazione dimostrare positivamente sia l'omologazione iniziale sia la periodica taratura dello strumento, mediante idonea documentazione certificativa. Ha inoltre affermato che la mera indicazione nel verbale non è sufficiente e che, nel caso concreto, mancava prova documentale sia dell'omologazione sia della taratura periodica. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., annullando il verbale di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il recente sviluppo giurisprudenziale sul tema.
Norme richiamate
art. 45, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma, come reinterpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, impone che le apparecchiature per il rilevamento della velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
art. 142, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
L'omologazione ministeriale è requisito distinto e non equipollente alla sola approvazione dello strumento.
In presenza di contestazione del sanzionato, l'onere della prova della regolare omologazione e taratura grava sull'Amministrazione.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere la causa nel merito annullando il verbale.
È il rimedio esperito per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Le apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono risultare non solo approvate, ma anche omologate e sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
- Quando il destinatario della sanzione contesta la regolarità dello strumento di rilevazione, l'Amministrazione deve fornire prova positiva e documentale dell'omologazione iniziale e delle verifiche periodiche; la sola menzione nel verbale non basta.
- Il verbale di contestazione non ha fede privilegiata quanto al corretto funzionamento tecnico dell'apparecchio al momento del rilievo, trattandosi di circostanza che richiede prova specifica.
- La taratura deve essere ripetuta con cadenza periodica, non essendo sufficiente una verifica isolata eseguita in epoca remota rispetto all'infrazione.
- Se il giudizio di legittimità non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito e annullare direttamente l'atto sanzionatorio.
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