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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34844/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Il condominio aveva agito per far accertare l'inesistenza del diritto del condomino ad apporre e mantenere un'insegna sulla facciata dell'edificio, assumendo che il regolamento condominiale, di natura contrattuale, vietasse ai singoli condomini di apportare varianti alle strutture portanti e alle facciate dell'immobile. La Corte d'appello aveva però escluso che una insegna di dimensioni contenute integrasse una "variante della facciata". In cassazione il condominio ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la clausola regolamentare andasse interpretata in senso testuale e sistematico, valorizzando anche altre previsioni del regolamento che vietavano targhette, dischi indicatori, mensole, ferri, chiodi, tende e altre apposizioni sulle parti comuni senza consenso dell'amministratore; secondo il ricorrente, l'insegna commerciale avrebbe dovuto essere ricompresa nel divieto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo che la censura si risolvesse in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione della clausola regolamentare rispetto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito. Ha affermato che l'interpretazione del contratto è apprezzamento di fatto censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica, e che nel caso concreto la lettura della Corte territoriale non era incompatibile con il testo della clausola, anche perché questa non menzionava le insegne e non era immediatamente evidente che l'apposizione di una insegna costituisse di per sé una modificazione della facciata. Ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo ad altre clausole del regolamento, riferite a fattispecie diverse. Il condominio è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta non idonea a dimostrarne la violazione

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione sistematica delle clausole, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto

  • art. 1365 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico, senza che la sua pretesa violazione risultasse dimostrata

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come criterio di buona fede nell'interpretazione, ma non decisivo rispetto alla soluzione adottata

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente come criterio interpretativo, senza che la sua invocazione conducesse a diversa conclusione

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso, poiché la decisione impugnata era conforme a un orientamento già consolidato e la censura non evidenziava elementi idonei a giustificare il sindacato di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'interpretazione di una clausola contrattuale da parte del giudice di merito costituisce accertamento di fatto e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non mediante la mera proposta di una lettura alternativa.
  • Quando una clausola contrattuale consente più interpretazioni plausibili, non è ammissibile in sede di legittimità dolersi del fatto che il giudice abbia preferito una delle interpretazioni possibili, purché questa non sia contraria al testo e alla logica del contratto.
  • Per contestare l'interpretazione di un regolamento condominiale non basta affermare in modo assertivo che una condotta rientra nel divieto: occorre spiegare perché, secondo il testo e il sistema delle clausole, quella condotta debba essere qualificata come vietata.
  • Il richiamo a clausole regolamentari diverse da quella direttamente applicata è irrilevante se tali disposizioni riguardano fattispecie differenti e non incidono sulla soluzione della questione concreta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., quando la decisione impugnata è sorretta da una soluzione interpretativa plausibile e la censura non introduce argomenti idonei a superare tale valutazione.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioniTransazione
RamiCondominioProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezza

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