Cassazione Civile, Ordinanza n. 30158/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13 della legge n. 257 del 1992 per asserita esposizione qualificata ad amianto nel periodo lavorativo compreso tra il 1997 e il 2003. Il Tribunale aveva dichiarato prescritte le pretese per i periodi anteriori al novembre 2000 e aveva ritenuto non provata l’esposizione qualificata per il periodo residuo. La Corte d’appello aveva escluso la decadenza triennale, ma aveva confermato la prescrizione decennale del diritto per il periodo anteriore al 2000 e, soprattutto, la mancanza di prova dell’esposizione qualificata dal 2000 al 2003, ritenendo irrilevante una consulenza tecnica svolta in altro giudizio. Con il primo motivo di ricorso i lavoratori denunciavano violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione all’art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere solo dal gennaio 2007, quando era stato rilasciato l’attestato INAIL di esposizione all’amianto, perché solo da quel momento essi avrebbero avuto piena consapevolezza sia dell’esposizione qualificata sia del limite temporale del beneficio. Con il secondo motivo censuravano, sotto il profilo della violazione dell’art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, la valutazione di merito sulla prova dell’esposizione qualificata nel periodo non prescritto, assumendo che i giudici di merito avessero erroneamente richiesto la prova di una concentrazione superiore alla soglia legale anziché valorizzare la pericolosità dell’ambiente di lavoro e la probabilità rilevante di esposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte territoriale aveva già accertato in fatto che l’esposizione all’amianto era nota agli interessati già nel corso del rapporto di lavoro e comunque già nel 2000; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., che nel caso non era stato effettivamente dedotto nei ristretti limiti consentiti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e del materiale documentale compiuta dai giudici di appello, al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità. La Corte ha inoltre affermato che la sentenza impugnata non aveva posto a carico dei lavoratori la prova di una concentrazione di asbesto superiore alla soglia legale, ma aveva accertato in fatto che nel periodo successivo al 31.12.1996 erano iniziate opere di bonifica e decontaminazione che avevano progressivamente eliminato le condizioni ambientali negative, sicché non risultava provata una esposizione qualificata per l’intero periodo dedotto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, legge n. 257 del 1992
Il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dal pensionamento; la relativa prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza dell’esposizione, trattandosi di diritto alla componente del credito previdenziale.
art. 13, legge n. 257 del 1992
comma 8, come modificato dall'art. 1, d.l. 169/93 convertito in legge 271/1993
La tutela richiede l’accertamento dell’esposizione qualificata ad amianto nel periodo rilevante; la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui non basta una mera allegazione astratta, ma occorre la prova del requisito fattuale dell’esposizione.
La prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere esercitato; nel caso del beneficio contributivo, la Corte richiama il principio della decorrenza dalla consapevolezza dell’esposizione, ma esclude che il motivo sia ammissibile perché risolto in un censura di merito sull’accertamento fattuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per dedurre violazione di legge, ma la censura sul dies a quo della prescrizione è stata reputata inammissibile perché in realtà mirava a sovvertire un accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il secondo motivo è stato formalmente incanalato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che esso tendeva a contestare la valutazione delle prove e non l’interpretazione della norma.
Il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
La Corte d’appello aveva escluso la decadenza triennale ritenendo tempestivi i ricorsi giudiziari rispetto alle domande amministrative; tale punto non è stato oggetto di accoglimento in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere azionato anche prima del pensionamento, sicché la prescrizione del diritto decorre dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza dell’esposizione qualificata.
- L’accertamento della conoscenza dell’esposizione e, più in generale, della sussistenza dell’esposizione qualificata ad amianto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
- Non è consentito trasformare, sotto la veste della violazione di legge, una censura che mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove o del materiale documentale.
- Per ottenere il beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 non è sufficiente un richiamo astratto al rischio amianto: occorre che risulti provata l’esposizione qualificata nel periodo rilevante, e il giudice può escluderla quando dagli atti emerga che operazioni di bonifica e decontaminazione abbiano eliminato le condizioni ambientali nocive nel tempo dedotto.
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