Cassazione Civile, Ordinanza n. 19978/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare già avviata, i debitori avevano raggiunto un accordo transattivo con la creditrice procedente per ottenere l’estinzione della procedura mediante pagamento di somme rateali; nonostante ciò, il professionista delegato aveva proseguito con la vendita e uno degli immobili era stato aggiudicato a un terzo. I debitori avevano allora agito in cognizione chiedendo la revoca del decreto di trasferimento e il risarcimento dei danni, deducendo che la creditrice e la mandataria avrebbero dovuto chiedere la sospensione della vendita ex art. 624-bis c.p.c. e portare al giudice l’intervenuta transazione, circostanza che, insieme alla asserita inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione, avrebbe impedito il trasferimento del bene. Con il ricorso per cassazione hanno riproposto tre censure: 1) violazione dell’art. 615 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la domanda di revoca del decreto di trasferimento, sostenendo che l’azione fosse correttamente incardinata come opposizione all’esecuzione; 2) violazione dell’art. 1326 c.c. per non avere la Corte riconosciuto che, in base agli accordi intervenuti, la creditrice avrebbe dovuto chiedere la sospensione della vendita; 3) abuso del diritto di procedere a esecuzione forzata per avere la creditrice omesso di sospendere la vendita nonostante la transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso della società cessionaria del credito, ritenendola estranea al giudizio per non essere successore universale della cedente e perché la domanda risarcitoria riguardava un fatto illecito attribuito alla società originaria, non il credito ceduto. Nel merito, ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la domanda di revoca del decreto di trasferimento era stata proposta direttamente con azione di cognizione, in violazione della struttura bifasica delle opposizioni esecutive, che devono essere introdotte nelle forme proprie davanti al giudice dell’esecuzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti non avevano riportato né indicato il testo della transazione e non si erano confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso un obbligo della creditrice di chiedere la sospensione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specifica censura del decisum e per mancato confronto con le ragioni del rigetto. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’opposizione all’esecuzione non può essere usata per chiedere direttamente, in cognizione, la revoca di un decreto di trasferimento; le opposizioni esecutive richiedono il rispetto della struttura processuale propria del rito esecutivo
richiamato nel contraddittorio dei motivi, come diversa forma di opposizione per irregolarità formali degli atti esecutivi
richiamato nel ragionamento sulla necessaria struttura bifasica delle opposizioni esecutive anche del terzo
richiamato dai ricorrenti come norma che avrebbe imposto la sospensione della procedura in presenza dell’accordo transattivo
invocato per sostenere l’esistenza di un accordo transattivo vincolante, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata produzione/indicazione del testo dell’accordo e per mancato confronto con la motivazione di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro delle censure per violazione di legge
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato per la doglianza sulla interpretazione del contratto e sul dedotto vizio motivazionale
richiamato come norma violata per il difetto di specificità del ricorso, non essendo stato trascritto o almeno indicato il contenuto della transazione
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
art. 1-bis dell’art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la misura del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La revoca del decreto di trasferimento emesso nell’esecuzione forzata non può essere domandata direttamente con un’autonoma azione di cognizione, poiché le opposizioni esecutive devono essere introdotte nelle forme e davanti al giudice previsti dal sistema processuale esecutivo.
- Le opposizioni esecutive, siano esse all’esecuzione, agli atti esecutivi o del terzo, presentano una struttura necessariamente bifasica e non possono essere surrogate da un giudizio ordinario di cognizione.
- Chi deduce in cassazione la violazione di un accordo transattivo deve riportarne o indicarne specificamente il contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per mancato rispetto dell’onere di autosufficienza del ricorso.
- La censura per violazione di legge o per abuso del diritto non può limitarsi ad affermazioni astratte, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni concrete poste a fondamento del rigetto in appello.
- La cessione di un credito non determina automaticamente la successione del cessionario in una diversa azione risarcitoria fondata su un preteso illecito della cedente, quando tale azione non concerne il credito ceduto ma la responsabilità per condotte tenute nella procedura esecutiva.
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