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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31415/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società poi incorporata. A seguito di un processo verbale di constatazione, l'Ufficio notificava dapprima un atto di definizione dell'accertamento parziale e, successivamente, un atto di contestazione sanzionatoria per omesso versamento in sede di adesione. La società impugnava entrambi gli atti deducendo, tra l'altro, la mancata considerazione di perdite fiscali pregresse e di agevolazioni per redditi derivanti da navi iscritte nel registro internazionale. In appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame relativo all'atto sanzionatorio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso una controversia diversa da quella sottoposta al suo esame, avendo confuso e invertito nella motivazione l'atto di definizione con l'atto di irrogazione delle sanzioni; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 5-bis d.lgs. 218/1997, motivo però subordinato all'esame del primo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse nulla per totale difformità tra l'oggetto del giudizio e la decisione resa: il frontespizio della sentenza richiamava correttamente l'atto sanzionatorio, ma la motivazione e le conclusioni si riferivano all'altro atto, ossia all'atto di definizione dell'accertamento parziale. La Corte ha escluso che si trattasse di mero errore materiale, perché non vi era una semplice divergenza letterale, bensì una vera omissione di pronuncia sul thema decidendum. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la decisione è nulla se si pronuncia su una controversia diversa da quella devoluta al giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per errori processuali, inclusa l'omessa pronuncia o la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale rimane assorbito quando è accolto un motivo fondato su una nullità radicale della sentenza.

  • art. 5-bis d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    richiamato come norma sostanziale oggetto del secondo motivo; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte appellante nel giudizio di merito a sostegno delle proprie doglianze difensive.

  • art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dalla parte appellante nel giudizio di merito in relazione alla deduzione delle perdite fiscali.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla parte appellante nel giudizio di merito a sostegno delle doglianze sulla motivazione e legittimità della pretesa fiscale.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    legge di conversione del d.l. 137/2020, richiamata per la trattazione camerale.

Massime di principio

  • Viola l'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza la decisione che, pur formalmente riferita a un determinato giudizio, sviluppi motivazione e conclusioni interamente riferite a un diverso atto o a una diversa controversia.
  • L'errore materiale è configurabile solo quando vi sia una mera divergenza fortuita tra volontà del giudice ed espressione letterale, immediatamente percepibile senza attività ricostruttiva; non lo è quando risulti impossibile individuare con certezza il contenuto decisionale rispetto alla domanda proposta.
  • Quando la nullità della sentenza deriva da radicale difformità tra oggetto del giudizio e pronuncia, il motivo di ricorso fondato su violazione di legge sostanziale resta assorbito.
  • Il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia nel merito della domanda effettivamente proposta e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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