Cassazione Penale, Sentenza n. 29708/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta in primo grado a una imputata per avere occupato alle proprie dipendenze tredici lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, in violazione della disciplina sull’immigrazione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 195 c.p.p., sostenendo l’inutilizzabilità della deposizione di un ufficiale di p.g. che aveva riferito sugli accertamenti svolti da altri uffici di polizia per verificare il possesso del visto da parte degli stranieri; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la deposizione contestata non costituiva testimonianza indiretta: il teste si era limitato a illustrare attività materiali di acquisizione dati svolte da altri reparti di polizia, senza riferire dichiarazioni di terzi né contenuti valutativi, sicché non operava il divieto di cui all’art. 195 c.p.p. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva svolto la necessaria prova di resistenza, ossia non aveva indicato in che modo l’eventuale espunzione di تلك dichiarazioni avrebbe inciso sulla decisione, anche considerato che la mancanza del permesso di soggiorno era incontestata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, facendo leva sull’assenza di elementi favorevoli e sul corretto esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 c.p.; il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
norma incriminatrice contestata per l’impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno
il divieto di testimonianza indiretta non si applica quando l’ufficiale di p.g. riferisce sulle attività di indagine svolte da altri operatori nello stesso contesto investigativo, e non su dichiarazioni di terzi
richiamato come parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena
richiamato come criterio per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo ai fini della commisurazione della pena
il riconoscimento delle attenuanti generiche è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Non integra testimonianza indiretta, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., la deposizione dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non su dichiarazioni altrui, ma sulle attività materiali di indagine compiute da altri operatori nello stesso contesto investigativo.
- Quando si deduce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico la sua incidenza decisiva sulla tenuta complessiva della motivazione; in difetto, il motivo è infondato o inammissibile per mancata prova di resistenza.
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se mira a ottenere una nuova valutazione del merito; il diniego è legittimo quando il giudice dia motivazione congrua, anche valorizzando l’assenza di elementi favorevoli.
- La commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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