Cassazione Civile, Ordinanza n. 15767/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato estinto per rinuncia. La società ricorrente, con atto del 13 gennaio 2025, ha rinunciato al ricorso per cassazione tramite i propri difensori muniti di procura speciale comprensiva del potere di rinunciare. La Corte, rilevata la rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese poiché la controparte era rimasta solo intimata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di ripetizione di somme versate a titolo di IVA applicata sulla c.d. TIA (tariffa di igiene ambientale) relativa al servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Venezia. Il contribuente aveva agito contro il gestore del servizio, sostenendo che, dopo la qualificazione tributaria della TIA affermata dalla Corte costituzionale, l'IVA su tale voce non fosse dovuta e dovesse essere restituita. Il Tribunale aveva accolto l'appello del contribuente e condannato la società alla restituzione di euro 2.123,69, escludendo che la detrazione dell'IVA da parte dell'utente ne precludesse la ripetizione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la detrazione dell'IVA avrebbe escluso il presupposto della ripetizione dell'indebito e, comunque, che la restituzione avrebbe determinato un indebito arricchimento del contribuente; in via subordinata chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente come norma sulla ripetizione dell'indebito, per sostenere che la detrazione dell'IVA avrebbe escluso la debenza della restituzione.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione dell'IVA, per sostenere che l'avvenuta detrazione impedisse la ripetizione della somma versata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di deduzione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 267 TFUE
Richiamato in via subordinata per sollecitare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato per individuare la TIA, oggetto dell'originaria contestazione sull'applicazione dell'IVA.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata da difensore munito di procura speciale comprensiva del potere di rinunciare, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia e la controparte è rimasta solo intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Le questioni di merito prospettate nel ricorso restano assorbite se interviene rinuncia validamente perfezionata prima della decisione.
- In una controversia sulla ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate, la parte ricorrente può dedurre che l'avvenuta detrazione dell'IVA escluda la ripetibilità; tuttavia, nel caso deciso, tale questione non è stata esaminata nel merito per effetto dell'estinzione del processo.
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