Cassazione Civile, Ordinanza n. 25556/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, perché la controparte non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione, e ha ritenuto non applicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, richiamando il precedente di legittimità citato in motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda diretta a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento di porzioni di fabbricato, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di lite. La Corte d'appello di Salerno, riformando la decisione di primo grado del Tribunale di Nocera Inferiore, aveva accolto la pretesa della controparte e condannato i due soccombenti. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 125 e 136 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 102 e 105 c.p.c.; (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 907 c.c. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere raggiunto una transazione con la controparte.
Norme richiamate
Invocato come parametro di censura nel ricorso, ma il giudizio non è stato deciso nel merito per intervenuta rinuncia.
Invocato come parametro di censura nel ricorso, ma non esaminato per l'estinzione del giudizio.
Invocato nel secondo motivo; la Corte non si pronuncia sul merito per effetto della rinuncia.
Invocato nel secondo motivo; non esaminato nel merito per l'estinzione.
Richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata; la Corte non si pronuncia sul punto per rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità, senza decisione sui motivi di impugnazione.
- Se la parte intimata non svolge attività difensiva nel giudizio di cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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