Cassazione Penale, Sentenza n. 15414/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari applicati al ricorrente dal 05/03/2014 al 18/03/2014 per ipotesi di reati connessi al traffico di stupefacenti e concorso. Il ricorrente, poi assolto ai sensi dell'art.530, comma 2, cod.proc.pen. (sentenza del 10/11/2020 divenuta irrevocabile il 07/09/2021), deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione di legge (art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art.314 c.p.p., contestando la sufficienza delle prove che lo collegavano all'associazione e sostenendo che le cessioni da lui dichiarate erano occasionali e amicali; inoltre contestava che il sequestro contestato non fosse documentato e negava l'esistenza di colpa grave nella sua condotta processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità rispetto alla motivazione della Corte territoriale. La Corte territoriale aveva motivato il rigetto rilevando intercettazioni telefoniche che documentavano contatti costanti con altri soggetti coinvolti e affermazioni parzialmente ammissive rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia (conoscenza dei correi e cessioni di stupefacenti). Il ricorrente non ha confutato specificamente tali elementi nelle censure in Cassazione. Perciò è stata ritenuta sussistente la condizione ostativa della colpa grave alla riparazione dell'ingiusta detenzione e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese di giudizio nei confronti del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 315 cod.proc.pen.
Richiamata come norma che individua il giudice competente per la riparazione dell'ingiusta detenzione; la Corte d'appello ha esercitato la funzione di giudice adito ai sensi di tale disposizione.
art. 530, comma 2, cod.proc.pen.
Ricorrente assolto ai sensi di questa norma (mancanza di prova); la sentenza di proscioglimento non impedisce automaticamente la valutazione da parte del giudice della riparazione circa l'esistenza di comportamenti che escludano il diritto all'indennizzo.
art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Norma invocata per dedurre la nullità dell'ordinanza per violazione di legge; la Cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi il ricorso inammissibile.
art. 314 cod.proc.pen.
Norma richiamata nella censura del ricorrente (relativa alla riparazione o ad aspetti procedurali connessi); la Corte non ha ritenuto che la violazione dedotta fosse stata provata o specificamente contestata rispetto alla motivazione della Corte territoriale.
Principio giurisprudenziale sulla colpa grave e sulla funzione del giudice della riparazione (Sez. Un. e sezioni della Cassazione)
La giurisprudenza consolidata afferma che l'indennizzo è precluso se il richiedente ha concorso a determinare la detenzione con dolo o colpa grave (comportamenti extra-processuali o processuali che abbiano creato la falsa apparenza di responsabilità), e che il giudice della riparazione compie un autonomo esame ex ante sugli elementi disponibili, valutando frequenze, intercettazioni e comportamenti sia anteriori sia successivi alla misura.
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio penale (anche per insufficienza di prove) non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità.
- Per escludere il diritto alla riparazione è sufficiente dimostrare dolo o colpa grave del richiedente, che può emergere da frequentazioni ambigue, intercettazioni, o da ammissioni rese in sede di interrogatorio che hanno inciso sulla decisione cautelare.
- Il ricorso contro il rigetto della domanda di riparazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale: censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
- Il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo penale allo scopo di accertare l'incidenza causale del comportamento del richiedente sulla misura cautelare, ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione abbia escluso come non dimostrati.
- Nelle ipotesi in cui il ricorrente abbia fornito dichiarazioni ammettent i o vi siano intercettazioni che documentano rapporti con indagati, il giudice può ritenere la concausalità tra tali comportamenti e l'adozione della misura cautelare, integrando colpa grave.
- In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale indicare con precisione i punti della motivazione che si intendono censurare e fornire argomentazioni specifiche per confutare gli elementi probatori ritenuti decisivi dal giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15404/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15407/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15409/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15411/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15412/2024 del 15/04/2024
- Sentenza penale · 15 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15413/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →