Cassazione Penale, Sentenza n. 14996/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per varie ragioni principali: contestano la sussistenza e la motivazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (nella doppia accezione "agevolazione mafiosa" e "metodo mafioso"); contestano la rideterminazione della pena (in particolare l'applicazione e la misura dell'aumento per recidiva e per l'aggravante 416-bis.1) con richiamo al divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) e all'erronea applicazione dell'art. 99, ultimo comma, c.p. (limite quantitativo dell'aumento per recidiva). Alcuni difensori lamentano altresì carenza o apoditticità della motivazione con riferimento ai mezzi di prova (conversazioni captate, rapporti tra imputati e appartenenti al clan) e la mancata valutazione della consapevolezza soggettiva circa la finalità mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per le ragioni esposte: ha ritenuto che la Corte di appello, in sede di rinvio, abbia correttamente applicato i principi indicati dalla sentenza rescindente, abbia rispettato il limite quantitativo di cui all'art. 99, ultimo comma, c.p., e abbia adeguatamente argomentato la sussistenza sia della finalità "agevolativa" sia del "metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., valorizzando conversazioni, rapporti gerarchici, gestione di piazze di spaccio e ricorso alla violenza. È stato inoltre chiarito che la rideterminazione della pena, pur comportando un diverso aumento per l'aggravante 416-bis.1, non ha violato il divieto di reformatio in peius in ragione della correzione necessaria per conformare la pena al limite di cui all'art. 99 c.p. Per tali motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e onerati al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte conferma la doppia accezione dell'aggravante: 1) l'"agevolazione mafiosa" è di natura soggettiva e richiede la convinzione dell'agente che la condotta apporti un vantaggio al sodalizio; 2) il "metodo mafioso" è di natura oggettiva e può essere valutato anche a carico dei concorrenti quando sia provata la conoscenza dell'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo o l'ignoranza derivi da colpa.
art. 99, ultimo comma, cod. pen.
in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condotte precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo
La disposizione fissa un limite quantitativo all'aumento per recidiva applicabile a tutte le ipotesi di recidiva; la Corte ha richiamato e applicato questo limite obbligando la Corte d'appello a rideterminare la pena entro tale soglia.
Disciplina l'aumento di pena per recidiva; la Corte ha spiegato che la calibrazione dell'aumento deve avvenire dopo l'eventuale applicazione di aggravanti e nel rispetto del limite di cui all'art. 99, ultimo comma.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Principio del divieto di reformatio in peius: la Corte chiarisce che il divieto non impedisce al giudice di rinvio di operare correzioni necessarie a conformare la pena alla legge (es. art. 99) anche se ciò comporta modifiche nella misura degli aumenti; non è stata ravvisata violazione qui.
Norma sulle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese e ha fissato il versamento alla Cassa delle ammende.
Richiamata in relazione all'estensione dei motivi tra imputati che si trovano nella stessa posizione processuale; consente l'estensione del motivo di un ricorrente ad altri nella medesima posizione, se compatibile.
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
Normativa sostanziale riguardante reati di stupefacenti (art. 73 reati 'scopo', art. 74 circostanze aggravanti); la vicenda vedeva imputati per traffico di stupefacenti aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
Massime di principio
- Quando la Corte superiore annulla con rinvio per vizi di motivazione o per illegittimità nella determinazione numerica della pena (es. violazione dell'art. 99 c.p.), il giudice di rinvio deve rideterminare la pena nel rispetto dei principi indicati dalla Cassazione; eventuali modifiche della misura degli aumenti non costituiranno automaticamente reformatio in peius se la rideterminazione è necessaria per conformare la pena alla legge.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. ha due profili distinti: l'agevolazione mafiosa (soggettivo) richiede la consapevolezza dell'agente della finalità di vantaggio al sodalizio; il metodo mafioso (oggettivo) può essere attribuito anche ai concorrenti se è provata la conoscenza o una colpa che giustifichi l'ignoranza. Entrambi possono essere provati con elementi conciliabili quali conversazioni captate, rapporti gerarchici, assegnazione di "piazze" di spaccio e uso/ minaccia di violenza collegabile al vincolo associativo.
- La mera appartenenza di un terzo al clan non è di per sé sufficiente; è necessario dimostrare il nesso di strumentalità tra la condotta dell'imputato e la finalità di agevolare il sodalizio (es. destinazione dei proventi al mantenimento dei detenuti, obbedienza a superiori, autorizzazioni a operare sul territorio).
- Le doglianze di nullità o carenza motivazionale che non confrontano puntualmente il giudizio rescindente o le argomentazioni nuove sviluppate dalla Corte di appello sono esposte a declaratoria di inammissibilità: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con i principi richiamati dalla Cassazione.
- Il divieto di reformatio in peius tutela l'imputato che impugna da solo, ma non impedisce al giudice di correggere errori di diritto o di calcolo della pena emersi in sede di rinvio o a seguito di pronunce superiori che impongano una diversa applicazione normativa.
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