Cassazione Civile, Ordinanza n. 16427/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di cinque cartelle esattoriali relative a imposte e accessori. In primo grado e in appello la pretesa veniva confermata. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943 e 2946 c.c., dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 43 l. fall., sostenendo che le cartelle erano state notificate al solo curatore fallimentare durante la procedura concorsuale e non al contribuente tornato in bonis; pertanto tali notifiche non sarebbero state a lui opponibili e i crediti sarebbero già prescritti al momento della successiva intimazione di pagamento e, comunque, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Per due cartelle, inoltre, l'intimazione di pagamento successiva era stata notificata al contribuente e non impugnata, con conseguente cristallizzazione della pretesa; per le altre tre, invece, la notifica al curatore non avrebbe interrotto la prescrizione nei confronti del fallito tornato in bonis.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione distingue tra le cartelle per le quali era intervenuta una valida intimazione di pagamento notificata al contribuente e non impugnata, che hanno determinato la cristallizzazione del credito e impedito di far valere in seguito la prescrizione maturata prima di tale atto, e le cartelle notificate solo al curatore fallimentare, per le quali la notifica è stata ritenuta inopponibile al contribuente tornato in bonis e quindi inidonea a interrompere la prescrizione nei suoi confronti. La sentenza di merito è stata dunque cassata perché aveva escluso la prescrizione anche per queste ultime cartelle sulla base della sola notifica al curatore.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prescrizione estintiva del diritto; la Corte ne valuta l'applicazione alla pretesa tributaria in relazione agli atti notificati e alla loro opponibilità.
richiamato in tema di interruzione della prescrizione; la Corte distingue gli atti idonei a interrompere il termine nei confronti del soggetto effettivamente destinatario della notifica.
richiamato quale termine ordinario decennale di prescrizione, applicato ai crediti erariali oggetto di lite.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in relazione alla notificazione della cartella di pagamento e agli atti della riscossione collegati.
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma sul ricorso nel processo tributario e sulla impugnazione degli atti della riscossione.
art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato per affermare che la notifica al curatore fallimentare, in corso di procedura, non era opponibile al fallito tornato in bonis nei confronti del quale la pretesa veniva poi azionata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di legittimità dedotto dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato nella fase della proposta di definizione anticipata del ricorso.
richiamato per l'istanza di trattazione presentata dal difensore.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel passaggio giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione ipotecaria è sindacabile solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti divenuti definitivi.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
richiamato in relazione all'intimazione di pagamento, equiparata al precedente avviso di mora.
richiamato come antecedente normativo dell'avviso di mora, funzionalmente assimilato all'intimazione di pagamento.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, l'intimazione di pagamento notificata al contribuente e non impugnata produce la cristallizzazione della pretesa: non possono più essere dedotti, contro l'atto successivo, fatti estintivi anteriori alla sua notificazione, come la prescrizione già maturata prima di quell'atto.
- L'iscrizione ipotecaria che segua a cartelle o intimazioni divenute definitive per mancata impugnazione è contestabile soltanto per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti ormai consolidati.
- La notificazione della cartella al solo curatore fallimentare, effettuata nel corso della procedura, non è opponibile al fallito tornato in bonis; pertanto non è idonea a interrompere la prescrizione nei confronti di quest'ultimo, che può far valere la prescrizione quando impugna l'atto successivo fondato su quella cartella.
- Ai fini della prescrizione dei crediti erariali occorre verificare, per ciascun titolo della riscossione, se vi sia stata una valida notificazione opponibile al debitore e se siano intervenuti atti interruttivi efficaci nei suoi confronti.
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