Cassazione Penale, Ordinanza n. 32215/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure difensive non si confrontavano con la motivazione puntuale e adeguata della Corte d'appello e risultavano manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del codice della strada. Con motivo unico, la difesa ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea valutazione delle risultanze processuali, sostenendo che non vi fosse prova dell'avvenuta comunicazione all'imputato degli avvisi previsti dal combinato disposto degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., relativi alla facoltà di farsi assistere da un difensore prima degli accertamenti alcolemici. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che l'adempimento dell'obbligo di avviso può essere provato anche mediante la deposizione dell'agente operante, quando l'avviso non risulti dal verbale. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla attendibilità del teste di polizia, il quale aveva più volte riferito di avere dato gli avvisi prima degli accertamenti, precisando di averli somministrati all'ingresso in ospedale, prima del prelievo, e conservando un ricordo preciso dei fatti e delle condizioni psicofisiche dell'imputato.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza nella fattispecie contestata.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
Disposizione richiamata quale ulteriore elemento della contestazione.
Richiamato in relazione all'obbligo di avvisare la persona sottoposta all'accertamento della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Richiamato unitamente all'art. 356 c.p.p. per la disciplina dell'avviso relativo all'assistenza difensiva durante gli accertamenti.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvenuta comunicazione alla persona sottoposta all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere provata anche mediante la deposizione dell'agente operante, qualora l'avviso non risulti dal verbale.
- Quando la prova dell'avviso deriva dalla deposizione dell'agente operante, il giudice deve motivare rigorosamente sulla precisione e completezza della testimonianza, sulle ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e sulla tempestività della comunicazione rispetto all'accertamento.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesti genericamente la prova dell'avviso difensivo senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che abbia valorizzato in modo congruo la deposizione dell'agente, la precisione del ricordo e la collocazione temporale dell'avviso prima degli accertamenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32159/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32161/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32165/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32167/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32168/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32169/2026 del 28/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →