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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32215/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure difensive non si confrontavano con la motivazione puntuale e adeguata della Corte d'appello e risultavano manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del codice della strada. Con motivo unico, la difesa ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea valutazione delle risultanze processuali, sostenendo che non vi fosse prova dell'avvenuta comunicazione all'imputato degli avvisi previsti dal combinato disposto degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., relativi alla facoltà di farsi assistere da un difensore prima degli accertamenti alcolemici. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che l'adempimento dell'obbligo di avviso può essere provato anche mediante la deposizione dell'agente operante, quando l'avviso non risulti dal verbale. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla attendibilità del teste di polizia, il quale aveva più volte riferito di avere dato gli avvisi prima degli accertamenti, precisando di averli somministrati all'ingresso in ospedale, prima del prelievo, e conservando un ricordo preciso dei fatti e delle condizioni psicofisiche dell'imputato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvenuta comunicazione alla persona sottoposta all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere provata anche mediante la deposizione dell'agente operante, qualora l'avviso non risulti dal verbale.
  • Quando la prova dell'avviso deriva dalla deposizione dell'agente operante, il giudice deve motivare rigorosamente sulla precisione e completezza della testimonianza, sulle ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e sulla tempestività della comunicazione rispetto all'accertamento.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesti genericamente la prova dell'avviso difensivo senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che abbia valorizzato in modo congruo la deposizione dell'agente, la precisione del ricordo e la collocazione temporale dell'avviso prima degli accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaProveImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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