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Sentenza

Sentenza n. 1187/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione, - del decreto di irricevibilita` della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal sig. Prabhjot Singh Prabhjot Singh con assicurata n. 055995275795, provvedimento notificato in data 05/11/2025; - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, conosciuto e non

Giustizia amministrativa202515887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 5 novembre 2025, con cui la Questura ha dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego è stato motivato dalla mancata sottoscrizione, dopo l'ingresso in Italia avvenuto nel novembre 2024, del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione. Il ricorso chiedeva l'annullamento dell'atto, previa sospensione, nonché degli atti presupposti, conseguenti e connessi. Dal testo emergono, quale oggetto della contestazione, la pretesa possibilità di presentare direttamente alla Questura l'istanza di permesso di soggiorno e la dedotta illegittimità della dichiarazione di irricevibilità nonostante la mancata previa formalizzazione del contratto di soggiorno presso la Prefettura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. Secondo il giudice, la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione costituisce un adempimento necessario dell'iter previsto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata sottoscrizione comporta l'assenza di un requisito dell'istanza presentata alla Questura, che non poteva quindi concludere diversamente il procedimento. Non è consentita la diretta formalizzazione dell'istanza presso la Questura in deroga al procedimento previsto, anche perché i controlli spettano alla Prefettura territorialmente competente. In caso di inerzia della Prefettura, l'interessato può attivare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compreso il ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., ma tale inerzia non consente di omettere la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa dell'iter necessario per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e dell'adempimento relativo al contratto di soggiorno.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    È stata richiamata insieme al comma 5-ter per fondare le conseguenze della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura di rilascio.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Attribuisce rilievo alla competenza dello Sportello Unico dell'Immigrazione presso la Prefettura e ai relativi controlli nell'iter di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    È stato richiamato per le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell'adempimento relativo al contratto di soggiorno.

  • art. 117 c.p.a.

    In caso di inerzia della Prefettura, l'interessato può attivare il rimedio giurisdizionale avverso il silenzio; tale rimedio non sostituisce però la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno né consente la presentazione diretta dell'istanza alla Questura in deroga all'iter normativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione costituisce un adempimento necessario dell'iter previsto dagli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999.
  • La Questura non può procedere direttamente al rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando l'interessato non abbia previamente sottoscritto il contratto di soggiorno presso la Prefettura-Sportello Unico dell'Immigrazione; in tale situazione la dichiarazione di irricevibilità dell'istanza è legittima.
  • L'eventuale inerzia della Prefettura nell'espletamento degli adempimenti di propria competenza non consente di derogare all'iter procedimentale previsto né di presentare direttamente alla Questura un'istanza priva della previa sottoscrizione del contratto di soggiorno; l'interessato deve avvalersi, se necessario, del rimedio avverso il silenzio previsto dall'art. 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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