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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26522/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per omessa comunicazione via PEC al difensore delle conclusioni rese dal Procuratore generale nel giudizio cartolare emergenziale previsto dalla normativa Covid (art. 23 d.l. 9/11/2020, n.149 poi riprodotto nell'art. 23-bis del d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L. n.176/2020), con conseguente nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 2) mancata derubricazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; 3) eccessiva entità della pena in violazione dell'art. 133-bis cod. pen.; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha rilevato che nel rito cartolare emergenziale non risulta la trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale e che tale omissione integra una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La nullità è stata ritenuta tempestivamente eccepita. Per la natura processuale della questione, tale motivo è stato considerato assorbente rispetto alle restanti doglianze; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Catania, altra Sezione, per il proseguimento del procedimento.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Disciplina le condotte di detenzione di sostanze stupefacenti; nel provvedimento di cassazione la questione di derubricazione al comma 5 non è stata decisa nel merito perché assorbita dalla nullità processuale rilevata

  • D.L. 9 novembre 2020, n. 149 / D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-bis

    art. 23 d.l. 9/11/2020, n.149 (testo poi riprodotto) e art. 23-bis, comma 2, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L. n.176/2020

    Introduce il rito cartolare emergenziale e l'obbligo di comunicazione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero alla difesa; la mancata comunicazione integra una nullità che incide sull'assistenza e sul diritto di difesa

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    art. 178, comma 1, lett. c)

    La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del PM attiene all'assistenza dell'imputato e rientra nelle nullità di ordine generale; tale nullità va eccepita prima del compimento dell'atto o, se impossibile, immediatamente dopo

  • Codice penale, art. 133-bis

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare l'entità della pena; la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito di questo motivo perché la questione processuale è risultata assorbente

Massime di principio

  • Nel rito cartolare emergenziale previsto dalla normativa Covid (art. 23-bis e norme correlate) le conclusioni del Pubblico Ministero devono essere comunicate telematicamente alla difesa; l'omessa comunicazione integra nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c).
  • Tale nullità attiene all'assistenza e al diritto di partecipazione consapevole dell'imputato: non si tratta di mera presenza formale, ma di garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti di difesa.
  • La nullità di cui sopra va eccepita tempestivamente (prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo); se riconosciuta, può essere assorbente rispetto a questioni sostanziali e condurre all'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.
  • In presenza di un vizio processuale di questa portata, i profili sostanziali (derubricazione, pena, attenuanti, sospensione condizionale) possono restare non esaminati e dovranno essere valutati dalla corte di merito in un nuovo corso del procedimento.
  • Per evitare conseguenze pregiudizievoli è importante che la difesa: a) verifichi la ricezione via PEC di tutti gli atti e delle conclusioni; b) chieda tempestivamente la trattazione orale se necessario; c) eccepisca immediatamente eventuali omissioni di comunicazione telematica.

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