Cassazione Civile, Ordinanza n. 05367/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
La controversia
Un'azienda agricola aveva convenuto in giudizio la società che le aveva venduto un prodotto fitosanitario, sostenendo che il prodotto, presentato come ammesso in agricoltura biologica, contenesse un principio attivo non consentito per le coltivazioni biologiche. La domanda mirava al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la perdita di commerciabilità dei prodotti agricoli, alla restituzione del prezzo del prodotto, al rimborso delle spese tecniche e dell'ATP. La convenuta aveva chiamato in garanzia la società che aveva materialmente preparato il fungicida e l'assicurazione. In appello la domanda era stata respinta per difetto di prova della titolarità del diritto azionato, perché l'attore non aveva dimostrato il titolo giuridico in forza del quale coltivava i terreni interessati dalla contaminazione, né l'esatta identificazione catastale dei fondi. Nel ricorso per cassazione l'attore ha dedotto: 1) violazione delle norme su impugnazioni e giudicato interno, sostenendo che la questione della legittimazione attiva/titolarità avrebbe richiesto appello incidentale ed era ormai coperta da giudicato; 2) violazione di norme sostanziali e processuali, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente preteso la prova della proprietà o del titolo di godimento dei terreni, quando sarebbe stata sufficiente la prova della coltivazione e del pregiudizio economico subito dall'impresa agricola; 3) nullità per errata valutazione delle prove; 4) motivazione apparente o illogica sulla carenza di titolarità attiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la Corte d'appello non aveva deciso un'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in senso tecnico, ma aveva ritenuto non provata la titolarità sostanziale del diritto risarcitorio, che attiene al merito della domanda ed è un elemento costitutivo da provare. Ha invece accolto, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo: ha ritenuto che, per il tipo di danno allegato, non fosse necessaria la prova della proprietà dei terreni o del titolo di godimento su di essi, poiché il credito risarcitorio riguardava la non commerciabilità dei prodotti biologici, la perdita di contratti e il danno all'immagine dell'azienda, non la lesione dei fondi. Di conseguenza, la coltivazione dei terreni in qualità di imprenditore agricolo bastava a radicare la pretesa risarcitoria. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del dedotto vizio di nullità e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invocato per censurare l'erronea ricognizione del materiale probatorio.
Invocato per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare motivazione apparente o contraddittoria.
Richiamato per la doglianza di motivazione mancante o solo apparente.
Richiamato per sostenere che la contestazione della titolarità avrebbe dovuto essere soggetta a preclusione; la Corte ribadisce però che, se si tratta di mera difesa sulla titolarità sostanziale, non opera la decadenza prevista per le eccezioni in senso stretto.
art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione delle difese svolte nel giudizio di merito.
Richiamato tra le norme sostanziali relative all'attività agricola, in relazione alla pretesa legittimazione dell'impresa agricola.
Utilizzato per affermare che l'attore era onerato della prova della titolarità sostanziale del diritto azionato, nei limiti in cui la domanda lo richiedesse.
Richiamato in relazione al ricorso a presunzioni per dimostrare la titolarità del diritto e il pregiudizio subito.
Richiamato in relazione al ricorso a presunzioni per dimostrare la titolarità del diritto e il pregiudizio subito.
Richiamato per la dedotta preclusione alle nuove eccezioni in appello; la Corte chiarisce però che la questione decisa dalla Corte territoriale non era un'eccezione nuova, ma un profilo di merito sulla prova della titolarità del diritto.
Richiamato nel dibattito sulla riproposizione delle eccezioni non accolte in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro dei motivi di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato nel motivo del ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno.
Richiamato nel motivo del ricorrente in tema di impugnazioni e preclusioni.
Richiamato nel motivo del ricorrente in tema di impugnazioni incidentali.
Richiamato nel motivo del ricorrente in tema di contenuto dell'appello.
Richiamato nel motivo del ricorrente in tema di appello incidentale.
Richiamato tra le norme sostanziali poste a base del motivo di violazione di legge.
Richiamato tra le norme sostanziali poste a base del motivo di violazione di legge.
Richiamato tra le norme sostanziali poste a base del motivo di violazione di legge.
Richiamato tra le norme sostanziali poste a base del motivo di violazione di legge.
Richiamato in relazione al risarcimento del danno conseguenza.
Richiamato tra le norme sui diritti reali che il ricorrente assumeva erroneamente pretese rilevanti ai fini della prova della titolarità.
Richiamato tra le norme sui diritti reali che il ricorrente assumeva erroneamente pretese rilevanti ai fini della prova della titolarità.
Richiamato tra le norme sui diritti di godimento che il ricorrente assumeva erroneamente pretese rilevanti ai fini della prova della titolarità.
Richiamato tra le norme sui diritti di godimento che il ricorrente assumeva erroneamente pretese rilevanti ai fini della prova della titolarità.
art. 24 Cost.
Richiamato nel quarto motivo per denunciare la lesione del diritto di difesa.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato nel quarto motivo per denunciare difetto di motivazione.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito contesta che l'attore sia titolare del diritto fatto valere, la questione attiene alla titolarità sostanziale del diritto e quindi al merito, non alla mera legittimazione ad agire in senso tecnico.
- La contestazione della titolarità sostanziale del diritto può essere svolta dal convenuto come mera difesa, non è soggetta alle preclusioni delle eccezioni in senso stretto e può essere rilevata anche d'ufficio nei limiti del thema decidendum.
- Se il credito risarcitorio non riguarda la lesione del bene in sé, ma il pregiudizio subito dall'attività economica esercitata sul bene, non è necessariamente richiesta la prova della proprietà o del titolo di godimento del bene, essendo sufficiente dimostrare lo svolgimento dell'attività e il nesso con il danno allegato.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e finisca per censurare una questione diversa da quella effettivamente decisa.
- La prova del danno e della titolarità del diritto deve essere calibrata sul contenuto concreto della pretesa: ciò che rileva è il bene giuridico effettivamente inciso dall'illecito, non l'astratta titolarità dei terreni o dei rapporti reali se questi non sono oggetto del pregiudizio lamentato.
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