Cassazione Civile, Ordinanza n. 16923/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e dell'integrale pagamento del debito contributivo. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, osservando che la loro regolamentazione era già inclusa nella definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva intimato a un avvocato il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata. La Corte d'appello di Milano, in riforma del primo grado, aveva rigettato l'opposizione proposta avverso tale avviso. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo. Nelle more del giudizio ha però depositato memoria documentando di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi rientranti nell'ambito dell'art. 1, commi 231 ss., L. n. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater), e che risultava l'integrale pagamento dei contributi oggetto di causa.
Norme richiamate
impegno a rinunciare al giudizio
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio; in cassazione ciò determina l'estinzione del processo nei modi indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto in presenza dei presupposti derivanti dall'adesione alla definizione agevolata e, se del caso, dalla rinuncia o dall'estinzione ex lege.
art. 1, commi 231 ss., L. n. 197/2022
La disciplina della definizione agevolata dei carichi fiscali è stata utilizzata dal ricorrente per estinguere il debito oggetto di lite.
Massime di principio
- Quando il debitore si avvale della definizione agevolata dei carichi e risulta la comunicazione dell'esattore prevista dalla norma, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto secondo la disciplina dell'estinzione per rinuncia o ex lege, a seconda della posizione processuale del debitore.
- Se, al momento della decisione, risulta anche l'integrale pagamento del debito rateizzato, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere oltre all'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del processo conseguente alla definizione agevolata, non vi è luogo a provvedere autonomamente sulle spese di lite quando la relativa regolamentazione sia già compresa nella definizione stessa.
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