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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32332/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in otto mesi di reclusione e disponendo il dissequestro del denaro. Con il primo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza autonoma valutazione e senza rispondere ai rilievi difensivi relativi all'occultamento del borsello, alla mancata verifica della proprietaria formale del veicolo e ai precedenti controlli di polizia che non avevano condotto a rinvenimenti. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena fosse stata fissata oltre il minimo edittale valorizzando la pendenza di altro procedimento per identico reato senza considerare le peculiarità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito: la responsabilità è stata motivatamente desunta dalla disponibilità concreta del veicolo, dalla condotta di guida, dalla collocazione del borsello immediatamente dietro il sedile del conducente, dalla mancata prospettazione di elementi contrari, dalla mancata chiarificazione dei rapporti con la proprietaria formale dell'auto e dalla duplice tipologia delle sostanze, dalla pluralità delle dosi confezionate e dal quantitativo complessivo, ritenuti indicativi della destinazione alla cessione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la pena base era stata fissata in misura medio-minima, pari a un anno di reclusione rispetto alla cornice da sei mesi a quattro anni, e poi ridotta a otto mesi per le attenuanti generiche; la motivazione è stata inoltre ritenuta congrua in ragione della condanna per identico reato commesso successivamente e della complessiva biografia penale, comprendente plurime condanne per guida senza patente e una reiterazione della medesima violazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso vizi manifesti della motivazione sulla responsabilità, rilevando che le doglianze sollecitavano una rivalutazione degli stessi elementi già esaminati dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha escluso anche il vizio relativo alla pena, ritenendo legittima la determinazione della pena base a un anno di reclusione, prossima al minimo edittale, e adeguatamente motivata mediante il riferimento alla condanna per identico reato e alla biografia penale dell'imputato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie è stata applicata dalla Corte di appello per riqualificare il fatto contestato e rideterminare la pena.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena possono ritenersi implicitamente considerati anche mediante il richiamo a formule sintetiche quali adeguatezza, equità o congruità, soprattutto quando la pena è prossima al minimo edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito una diversa ricostruzione dei fatti; la censura è ammissibile solo se evidenzia una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non una mera diversa lettura degli stessi elementi.
  • La disponibilità concreta di un veicolo, desunta anche dalla condotta di guida e dalla collocazione di uno stupefacente immediatamente dietro il sedile del conducente, può concorrere a fondare la riconducibilità della sostanza all'imputato, se valutata insieme agli ulteriori dati del caso concreto.
  • La duplice tipologia delle sostanze, la pluralità delle dosi già confezionate e il quantitativo complessivo possono costituire elementi indicativi della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi.
  • La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è fissata in misura medio-minima o prossima al minimo, non è richiesta una motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo, anche sintetico, ai criteri di adeguatezza, equità, gravità del reato o capacità a delinquere.
  • La precedente condanna per un reato identico e la complessiva biografia penale dell'imputato possono giustificare il mancato contenimento della pena nel minimo edittale, purché la pena resti orientata verso la fascia medio-minima e la motivazione risulti congrua.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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