Cassazione Civile, Ordinanza n. 20900/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata nell'ambito di un subappalto per lo svincolo di una ritenuta di garanzia del 10% sull'importo dei lavori. La beneficiaria della polizza ha escusso la garanzia; la società garante ha pagato e poi ha chiesto alla debitrice principale il rimborso della somma versata, ottenendo decreto ingiuntivo. La debitrice principale ha proposto opposizione deducendo che la beneficiaria avrebbe fraudolentemente escusso la polizza senza aver prima svincolato la ritenuta e che la garante avrebbe dovuto opporre l'exceptio doli e non pagare o comunque non agire in regresso. La Corte d'appello ha ritenuto legittimo il regresso perché, nel frattempo, una sentenza resa nel diverso giudizio tra le parti del rapporto principale aveva accertato l'esigibilità del credito relativo alle ritenute e quindi fatto venir meno il vincolo sulle somme trattenute; inoltre aveva richiamato l'esistenza di vizi nell'esecuzione del subappalto accertati con CTU. Con il ricorso per cassazione la società opponente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1936, 1950 e 2033 c.c. e dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che la legittimità della condotta della garante andasse valutata al momento del pagamento al beneficiario e che la Corte d'appello avesse omesso di verificare il carattere fraudolento dell'escussione e la persistenza dell'exceptio doli.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, ai fini dell'azione di regresso della garante verso il debitore principale, ciò che rileva è il presupposto dello svincolo della ritenuta di garanzia e non la legittimità originaria del pagamento eseguito dalla garante al beneficiario. Poiché nel giudizio di merito era stato accertato che una successiva statuizione giudiziale aveva fatto venir meno il vincolo sulle somme trattenute, il debitore principale non poteva opporre il mancato svincolo. La Corte ha inoltre valorizzato l'accertamento dei vizi nell'esecuzione dei lavori, ritenendo che negare il rimborso alla garante avrebbe consentito al debitore principale di ottenere sia lo svincolo delle ritenute sia l'esonero dal regresso, nonostante l'inadempienza accertata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza una specifica interpretazione autonoma da parte della Corte, che ha ritenuto infondato il motivo nel suo complesso.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di fideiussione; la Corte ha trattato la garanzia come polizza a prima richiesta e ha escluso che il debitore principale potesse sottrarsi al regresso una volta verificato il venir meno del vincolo sulle somme.
La Corte ha ritenuto legittima l'azione di regresso della garante verso il debitore principale quando sia venuto meno, per effetto di statuizione giudiziale, il presupposto dello svincolo della ritenuta di garanzia.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla ripetizione dell'indebito; la Corte non ne fa applicazione diretta, avendo deciso la controversia sul diverso piano del regresso della garante.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la domanda di responsabilità processuale aggravata; la Corte non accoglie tale censura perché respinge integralmente il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nell'azione di regresso della garante contro il debitore principale, il giudizio deve concentrarsi sul presupposto del regresso stesso e non sulla sola legittimità originaria del pagamento effettuato dal garante al beneficiario della garanzia.
- Se, per effetto di una successiva statuizione giudiziale, viene accertato il venir meno del vincolo sulle somme trattenute a garanzia, il debitore principale non può opporre alla garante il mancato svincolo della ritenuta per sottrarsi al rimborso.
- In presenza di una garanzia autonoma o comunque a prima richiesta, le eccezioni opponibili dal garante sono circoscritte al rapporto di garanzia e non possono estendersi alle contestazioni attinenti al rapporto principale, salvo i limiti specificamente ammessi dall'ordinamento.
- Non è consentito al debitore principale ottenere un duplice vantaggio incompatibile, cioè il beneficio dello svincolo della ritenuta e, al tempo stesso, l'esonero dal regresso della garante, quando l'inadempienza sottostante sia stata accertata.
- Ai fini della valutazione del regresso, rileva l'effettiva situazione giuridica esistente al momento in cui il garante agisce contro il debitore principale, compresi gli effetti di eventuali provvedimenti che abbiano inciso sul credito garantito.
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