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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20534/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi relativi a lavori straordinari e gestione condominiale deliberati dall'assemblea. Il destinatario dell'ingiunzione aveva proposto opposizione sostenendo che le delibere erano invalide perché l'assemblea non avrebbe convocato l'usufruttuaria dell'immobile, che egli indicava come avente diritto alla convocazione; inoltre deduceva che la ripartizione delle spese avesse violato i criteri legali tra nudo proprietario e usufruttuario, e che la mancata convocazione e la mancata comunicazione dei verbali integrassero ulteriori vizi. In cassazione articolava cinque motivi: violazione delle norme sulla convocazione e costituzione dell'assemblea, violazione dell'art. 1137 c.c. per il termine di impugnazione, violazione dell'art. 1123 c.c. per la ripartizione delle spese, violazione dell'art. 1105 c.c. per la pretesa omissione di informazione dei partecipanti, e omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su aspetti decisivi, lamentando anche che i giudici di merito avessero ignorato la CTU e avessero qualificato erroneamente i vizi come mere ipotesi di annullabilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali perché i vizi dedotti attinenti alla convocazione dell'assemblea e alla ripartizione delle spese non determinavano nullità delle delibere, ma solo annullabilità. Richiamando l'evoluzione giurisprudenziale successiva alle Sezioni Unite, ha precisato che le delibere di riparto delle spese sono nulle solo quando l'assemblea manifesti in modo programmatico l'intento di modificare per il futuro i criteri legali o convenzionali di ripartizione; se invece la delibera si limita a ripartire le spese del singolo caso, anche in violazione di quei criteri, essa resta annullabile e deve essere impugnata entro il termine perentorio dell'art. 1137, comma 2, c.c. Poiché quel termine non era stato rispettato, le domande di annullamento erano tardive. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione. La parte ricorrente è stata condannata anche alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'invalidità delle delibere per mancata convocazione di un avente diritto; la Corte ha però escluso che i vizi dedotti integrassero nullità.

  • art. 1137, comma 2, c.c.

    Il termine per impugnare le delibere annullabili è perentorio; nel caso concreto era decorso, rendendo tardive le domande di annullamento.

  • art. 1123 c.c.

    La violazione dei criteri di riparto delle spese, se riferita alla delibera che regola il singolo caso senza modificare in via programmatica i criteri futuri, dà luogo ad annullabilità e non a nullità.

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la pretesa violazione delle regole di preventiva informazione dei partecipanti; la Corte non ha ravvisato un vizio idoneo a fondare nullità.

  • art. 633 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente in relazione alla certezza del credito posto a base del decreto ingiuntivo; la Corte non ha fondato su tale profilo la decisione.

  • Cass. S.U. 9839/2021

    Le Sezioni Unite sono richiamate per distinguere tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali e per affermare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibera assembleare, il giudice può sindacare la nullità e l'annullabilità solo se quest'ultima è proposta con apposita domanda riconvenzionale tempestiva.

  • Cass. 20009/2022

    Richiamata a conferma del principio secondo cui la delibera che si limiti a ripartire le spese per il caso concreto, pur in violazione dei criteri legali o convenzionali, è annullabile e non nulla.

  • Cass. 5001/2018

    Richiamata per il canone di specificità dei motivi di ricorso, rispetto al quale il quinto motivo è stato ritenuto carente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo previsto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibera condominiale, il giudice può esaminare la nullità della delibera anche d'ufficio; l'annullabilità, invece, rileva solo se dedotta tempestivamente con apposita domanda di annullamento e nel rispetto del termine decadenziale dell'art. 1137, comma 2, c.c.
  • La mancata convocazione di un soggetto legittimato o la violazione dei criteri di riparto delle spese non comportano automaticamente la nullità della delibera: occorre distinguere tra delibere che incidono solo sul caso concreto e delibere che modificano in via programmatica, per il futuro, i criteri legali o convenzionali di riparto.
  • Una delibera che si limiti a ripartire le spese del singolo esercizio, pur se in concreto errata o difforme dai criteri applicabili, è annullabile e non nulla; la relativa impugnazione è soggetta a decadenza.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto del principio di specificità: il motivo che denunci vizi motivazionali deve indicare puntualmente i passaggi della sentenza censurati, le ragioni dell'errore e il carattere decisivo dei fatti asseritamente omessi.
  • Quando il vizio dedotto consente una definizione della controversia più immediata, la Corte può fare applicazione del criterio della ragione più liquida e arrestarsi sul profilo decisivo, senza esaminare ulteriori questioni assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese condominialiRicorso per cassazione
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariAppello
IstitutiNullitàAnnullabilitàDecadenzaOnere della provaBuona fede e correttezza

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