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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17823/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di ramo d'azienda tra due società, sulla quale l'ufficio ha rettificato il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, contestando in particolare la stima dell'avviamento e applicando maggior imposta, interessi e sanzioni. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente e quello incidentale dell'Amministrazione, rideterminando la base imponibile e fissando un valore dell'avviamento superiore a quello stabilito in primo grado. In Cassazione la società cessionaria ha dedotto, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461 del 1996, sostenendo che la CTR avesse calcolato l'avviamento con un metodo logico erroneo, ponendo a media due criteri non omogenei: il criterio del reddito prospettico, che avrebbe richiesto la previa sottrazione del valore dei beni materiali e immateriali ceduti, e il criterio del costo di sostituzione del personale, che invece stima direttamente l'avviamento. Anche la società cedente, con ricorso incidentale tardivo, ha riproposto censure analoghe sulla determinazione dell'avviamento e ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita reformatio in peius, sostenendo che la CTR avesse attribuito all'avviamento un valore superiore a quello fissato dal primo giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale tardivo. Ha osservato che la CTR, pur con alcune improprietà terminologiche, aveva in realtà utilizzato criteri omogenei e legittimi per la stima del solo avviamento, intervenendo sui parametri di calcolo e non commettendo un errore metodologico o una motivazione apparente. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che l'ufficio aveva chiesto la conferma integrale dell'avviso di accertamento. Ne è derivato il rigetto di entrambe le impugnazioni; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non aveva depositato controricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella determinazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, il giudice di merito può utilizzare e combinare metodi estimativi diversi, purché omogenei nella loro oggetto valutativo e sorretti da motivazione non apparente.
  • La stima dell'avviamento costituisce giudizio di fatto riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, salvo errori di diritto o macroscopiche incongruenze logiche.
  • L'eventuale uso di espressioni tecnicamente improprie nella motivazione non determina nullità della sentenza se, dal complesso dell'argomentazione, è chiara la ratio decidendi e il percorso valutativo seguito dal giudice.
  • Non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che determini un valore maggiore rispetto a quello fissato in primo grado quando la controparte abbia chiesto in appello la conferma integrale dell'atto impositivo, sicché la decisione resta contenuta entro il perimetro della domanda.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o della nullità della sentenza, mirano in realtà a una nuova valutazione dei dati estimativi e fattuali sono inammissibili o comunque infondate in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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