Cassazione Civile, Ordinanza n. 17823/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da una cessione di ramo d'azienda tra due società, sulla quale l'ufficio ha rettificato il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, contestando in particolare la stima dell'avviamento e applicando maggior imposta, interessi e sanzioni. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente e quello incidentale dell'Amministrazione, rideterminando la base imponibile e fissando un valore dell'avviamento superiore a quello stabilito in primo grado. In Cassazione la società cessionaria ha dedotto, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461 del 1996, sostenendo che la CTR avesse calcolato l'avviamento con un metodo logico erroneo, ponendo a media due criteri non omogenei: il criterio del reddito prospettico, che avrebbe richiesto la previa sottrazione del valore dei beni materiali e immateriali ceduti, e il criterio del costo di sostituzione del personale, che invece stima direttamente l'avviamento. Anche la società cedente, con ricorso incidentale tardivo, ha riproposto censure analoghe sulla determinazione dell'avviamento e ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita reformatio in peius, sostenendo che la CTR avesse attribuito all'avviamento un valore superiore a quello fissato dal primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale tardivo. Ha osservato che la CTR, pur con alcune improprietà terminologiche, aveva in realtà utilizzato criteri omogenei e legittimi per la stima del solo avviamento, intervenendo sui parametri di calcolo e non commettendo un errore metodologico o una motivazione apparente. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che l'ufficio aveva chiesto la conferma integrale dell'avviso di accertamento. Ne è derivato il rigetto di entrambe le impugnazioni; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non aveva depositato controricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nella stima dell'avviamento e dell'imposta di registro
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento, in particolare motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma richiamata per il potere di rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma richiamata per la determinazione della base imponibile e della rettifica del valore dell'azienda ceduta
art. 2, comma 4, d.P.R. n. 461 del 1996
richiamato dalla ricorrente come parametro della doglianza sul metodo di calcolo dell'avviamento
evocato in relazione all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva dopo la decisione delle Sezioni Unite
richiamato per la procura speciale congiunta digitalmente all'atto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura di nullità della sentenza tributaria
richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura di nullità della sentenza tributaria
art. 36, comma 1, d.lgs. 546/1992
richiamato per il dovere di motivazione delle sentenze delle commissioni tributarie
richiamato sia per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia per il divieto di reformatio in peius; la Corte ha escluso la violazione perché l'Agenzia aveva chiesto la conferma integrale dell'avviso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella determinazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, il giudice di merito può utilizzare e combinare metodi estimativi diversi, purché omogenei nella loro oggetto valutativo e sorretti da motivazione non apparente.
- La stima dell'avviamento costituisce giudizio di fatto riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, salvo errori di diritto o macroscopiche incongruenze logiche.
- L'eventuale uso di espressioni tecnicamente improprie nella motivazione non determina nullità della sentenza se, dal complesso dell'argomentazione, è chiara la ratio decidendi e il percorso valutativo seguito dal giudice.
- Non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che determini un valore maggiore rispetto a quello fissato in primo grado quando la controparte abbia chiesto in appello la conferma integrale dell'atto impositivo, sicché la decisione resta contenuta entro il perimetro della domanda.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o della nullità della sentenza, mirano in realtà a una nuova valutazione dei dati estimativi e fattuali sono inammissibili o comunque infondate in sede di legittimità.
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