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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35239/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catania che, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in relazione alla violazione degli artt. 81 e 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Ha dedotto un vizio di motivazione della decisione. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, rilevando che l’accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia a contestare in cassazione le questioni comprese nei punti concordati, anche se rilevabili d’ufficio, salvo l’irrogazione di una pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché la censura motivazionale investiva una questione preclusa dall’accordo sulla pena concluso in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenendo congrua tale somma e non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione

    L’accordo sulla pena in appello preclude il ricorso per cassazione sulle questioni cui la parte ha rinunciato in funzione dell’accordo, comprese quelle rilevabili d’ufficio; resta ferma l’eccezione relativa all’irrogazione di una pena illegale.

  • art. 81 c.p.

    in ordine al reato di cui agli artt. 81,75,comma 2, d.lgs n. 159 del 2011

    La disposizione è indicata come riferimento della contestazione, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    in ordine al reato di cui agli artt. 81,75,comma 2, d.lgs n. 159 del 2011

    La disposizione individua il reato per il quale era stata rideterminata la pena; la decisione non ne interpreta gli elementi costitutivi.

  • art. 129 c.p.p.

    si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel contesto del patteggiamento in appello, anche una censura relativa alla sussistenza di cause di non punibilità è preclusa in cassazione quando la parte vi abbia rinunciato in funzione dell’accordo.

  • art. 616 c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, l’accordo sulla pena comporta la rinuncia alle doglianze relative ai punti concordati e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, incluse le questioni rilevabili d’ufficio.
  • La preclusione derivante dall’accordo sulla pena in appello non comprende la censura relativa all’irrogazione di una pena illegale.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione

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