Cassazione Civile, Ordinanza n. 32480/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa per violazioni della normativa sui rifiuti: irregolare e incompleta tenuta dei registri di carico e scarico, omessa indicazione del numero di inserimento del formulario nel registro e indicazione di dati incompleti o inesatti in vari formulari. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. In appello, il giudice territoriale aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione perché il decreto di comparizione era stato notificato a un indirizzo PEC non risultante dal ReGIndE e perché la parte appellante non aveva chiesto entro la prima udienza la rimessione in termini per rinnovare la notifica. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione della disciplina che pone a carico della cancelleria la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nel giudizio di opposizione ex L. 689/1981 e d.lgs. 150/2011; 2) violazione degli artt. 421 e 291 c.p.c. per non avere la Corte d’appello disposto d’ufficio la rinnovazione della notifica; 3) violazione dell’art. 156 c.p.c. per mancato rilievo del raggiungimento dello scopo, essendo l’ente comunque venuto a conoscenza dell’impugnazione; 4) violazione delle regole sulla rimessione in termini e sulla pretesa tardività dell’istanza, anche in considerazione dell’affidamento ingenerato dal deposito di una procura e di un’istanza di visibilità da parte del difensore dell’ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che nel giudizio di appello in materia di opposizione a sanzione amministrativa la notifica dell’impugnazione grava sulla parte appellante e non sulla cancelleria, perché l’obbligo di notifica della cancelleria riguarda il solo primo grado. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la notificazione eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE ma comunque collegato all’ente e da esso utilizzato non fosse inesistente, bensì nulla; ha inoltre rilevato che il giudice d’appello non poteva trattare la questione in modo abortivo, dovendo valorizzare la sanabilità del vizio, l’avvenuta costituzione della parte appellata, la produzione di atti difensivi da parte sua e l’affidamento incolpevole del notificante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati secondo le regole del procedimento speciale richiamato per il primo grado.
L’opposizione a ordinanza-ingiunzione segue il rito del lavoro; la disciplina della notifica a cura della cancelleria opera nel primo grado, non nell’appello.
art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011
L’onere di comunicazione della opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza a cura della cancelleria vale soltanto per il giudizio di primo grado.
L’appello nelle opposizioni a sanzione amministrativa deve essere proposto con le modalità e nei termini propri del rito del lavoro.
La rituale comunicazione dell’udienza di discussione è rilevante ai fini degli oneri della parte appellante.
In presenza di giustificato impedimento la parte può chiedere la rimessione in termini.
Il motivo invocava il potere officioso del giudice nel rito del lavoro, anche ai fini della rinnovazione della notifica.
Il vizio di notifica sanabile impone la rinnovazione dell’atto e non la declaratoria di improcedibilità immediata.
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
La decadenza dalla produzione non può essere pronunciata senza considerare l’affidamento incolpevole ingenerato dal comportamento della controparte.
comma 1, lett. d; comma 6
Norme richiamate quale base della contestazione amministrativa per irregolare tenuta dei registri e del formulario dei rifiuti.
Norma richiamata quale violata per omissioni o incompletezze nei formulari relativi ai rifiuti.
Norma sanzionatoria richiamata per le irregolarità nella tenuta dei registri e nei formulari di identificazione dei rifiuti.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello in materia di opposizione a sanzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro, la notifica dell’atto di appello è onere della parte appellante; l’obbligo della cancelleria di comunicare ricorso e decreto riguarda il solo primo grado.
- La notificazione eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal registro telematico, ma comunque riconducibile al destinatario e da questi utilizzato, è normalmente nulla e non inesistente.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione è rigorosa: l’inesistenza ricorre solo in caso di totale mancanza dell’atto o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione.
- In presenza di una notificazione nulla, il giudice deve valutare la sanabilità del vizio e non può arrestare il processo in modo meramente formale se l’atto ha comunque consentito la conoscenza della lite o se sono emersi elementi che giustificano la rimessione in termini.
- Nel rito del lavoro l’ordinario meccanismo di riserva tipico dell’art. 186 c.p.c. non è utilizzabile; la decisione tende alla concentrazione in un’unica udienza, sicché non è coerente dichiarare tardiva una richiesta depositata prima di una successiva udienza irritualmente fissata.
- La decadenza dalla produzione o dalla rinnovazione di una notifica non può essere dichiarata senza considerare l’affidamento incolpevole ingenerato dal comportamento processuale della controparte.
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