Cassazione Civile, Ordinanza n. 08124/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto contro una cartella di pagamento per IRPEF 2005. La lite nasce dalla notificazione di una cartella di pagamento e dalla successiva contestazione, in primo e secondo grado, della validità della notifica e della tempestività del ricorso tributario. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato con l'art. 165 c.p.c., sostenendo che nel processo tributario il termine per il deposito del ricorso notificato a mezzo posta decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario e non dalla spedizione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, assumendo la nullità della cartella per omessa allegazione di atti richiamati e non conosciuti, oltre che per omessa notifica dell'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva fatto decorrere il termine per la costituzione in giudizio dalla data di spedizione del ricorso anziché da quella di ricezione da parte del destinatario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio di diritto indicato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
primo e secondo motivo proposti ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
è stato il parametro formale per denunciare la violazione di legge da parte della CTR.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
termine per il deposito del ricorso decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario
nel processo tributario, quando il ricorso introduttivo è notificato a mezzo posta, il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione.
in combinato disposto con l'art. 165 cod. proc. civ.
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina del deposito, ma la Corte ha risolto la questione applicando il principio speciale del processo tributario.
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
esaminando congiuntamente le norme di cui agli art. 20 "Proposizione del ricorso" e 22 "Costituzione in giudizio del ricorrente"
norma richiamata dalla CTR per sostenere, erroneamente, che la spedizione segnasse il momento rilevante per il deposito.
art. 16, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
la regola ... si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire
la regola della perfezione della notifica al momento della spedizione vale solo per i termini di notificazione, non per il termine di deposito/costituzione in giudizio.
quando in un atto impositivo si fa riferimento ad altri atti, questi ultimi non allegati ... si configura ... la nullità ... per omessa allegazione dell'atto richiamato
norma invocata per censurare l'omessa allegazione di atti richiamati nella cartella, ma il motivo è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il ricorso introduttivo è notificato a mezzo posta, il termine di trenta giorni per il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla sua spedizione.
- La regola speciale che considera perfezionata la notificazione al momento della spedizione opera solo per evitare decadenze nel termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, e non può essere estesa analogicamente ai termini che decorrono dal perfezionamento della notifica.
- L'erronea individuazione del dies a quo del termine di costituzione in giudizio integra violazione di legge e comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per tardivo deposito.
- Quando la Corte accoglie il motivo relativo alla tempestività del deposito, restano assorbite le ulteriori censure concernenti vizi propri dell'atto impositivo o della cartella impugnata.
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