Cassazione Civile, Ordinanza n. 19397/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al rimborso dell'IRAP, negandogli il diritto alla restituzione dell'imposta. La lite riguardava un professionista che sosteneva di non essere soggetto a IRAP per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione, nonostante il giudice regionale avesse ritenuto integrato tale requisito valorizzando il fatto che egli fosse socio di Ernst & Young e si avvalesse della relativa struttura organizzativa. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che l'autonoma organizzazione non può essere desunta dall'utilizzo di una struttura riferibile a un terzo, ma richiede che l'organizzazione faccia capo al contribuente. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e ancora dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, lamentando che la CTR avesse affermato la sussistenza del presupposto impositivo sulla base di un mero indizio, senza adeguato accertamento probatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi accolto il ricorso del contribuente, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini IRAP, non è sufficiente che il professionista utilizzi la struttura organizzativa di una società terza, occorrendo invece che l'organizzazione faccia capo allo stesso contribuente sotto il profilo operativo e organizzativo; la mera appartenenza a una struttura societaria altrui non integra di per sé il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Norme richiamate
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
il presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione ricorre solo se l'organizzazione è riferibile al contribuente, non quando egli si avvalga di una struttura organizzata facente capo a terzi.
richiamato per censurare l'erronea ripartizione dell'onere della prova sul presupposto impositivo.
richiamato in relazione all'uso delle presunzioni semplici nell'accertamento del presupposto IRAP.
richiamato in relazione all'uso delle presunzioni semplici nell'accertamento del presupposto IRAP.
Massime di principio
- In materia di IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste solo quando il contribuente sia responsabile della propria organizzazione e questa gli faccia capo sia sotto il profilo operativo sia sotto quello organizzativo.
- Il semplice utilizzo della struttura di una società o di uno studio professionale altrui non integra, di per sé, il presupposto dell'autonoma organizzazione se manca una organizzazione direttamente imputabile al professionista.
- La soggezione a IRAP del lavoratore autonomo non può essere affermata sulla base di un mero elemento indiziario isolato, ma richiede un accertamento coerente e completo dei presupposti normativi.
- L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del presupposto impositivo resta soggetto alle regole ordinarie dell'art. 2697 c.c. e l'uso delle presunzioni deve rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
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