Cassazione Penale, Sentenza n. 14920/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trani (27/10/2025) che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP (16/10/2025) disponendo il dissequestro e la restituzione della struttura. Il Pubblico Ministero articolava cinque motivi: (1) violazione dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 e dell'art. 9-ter d.l. 137/2020, sostenendo che il Tribunale avesse interpretato erroneamente la norma emergenziale Covid come legittimazione generale per interventi anche non temporanei e indipendentemente dal periodo di realizzazione; (2) violazione degli artt. 633 e 639-bis c.p. e art. 1161 cod. nav., con censura della motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato la legittimità dei titoli autorizzativi rilasciati al precedente gestore e non avrebbe riconosciuto la natura permanente delle opere, ritenute non amovibili; (3) errata applicazione delle norme sostanziali sugli abusi demaniali e edilizi e dell'accertamento del fatto, con richiamo a mancata occupazione legittima e assenza di contraddittorio sull'"allegato A" della cessione del ramo d'azienda; (4) errata applicazione delle norme processuali sul riesame reale, sostenendo che il mantenimento del vincolo prescinde dalla valutazione di colpevolezza e riguarda la pericolosità del bene; (5) violazione dell'art. 321 c.p. per mancata considerazione del periculum in mora e delle esigenze cautelari volte a interrompere gli effetti del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: il Tribunale aveva specificamente indicato le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico (con proroghe fino al 31/12/2025) e aveva ritenuto, alla data dei sopralluoghi, l'esistenza di titoli autorizzativi validi ed efficaci, escludendo il fumus commissi delicti rispetto alle fattispecie contestate. Le censure proposte attengono a valutazioni di fatto e di merito non sindacabili in Cassazione; diversi motivi non indicavano le disposizioni di legge concretamente violate né fornivano adeguata allegazione fattuale (ad es. l'asserita esclusione del contraddittorio sull'"allegato A"), mentre il motivo sul periculum in mora risultava aspecifico e privo di confronto puntuale con le argomentazioni del Tribunale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e resta confermato il dissequestro disposto dal Tribunale.
Norme richiamate
La Corte rileva che il Tribunale ha valutato l'esistenza di titoli autorizzativi efficaci ai fini della non configurabilità del fumus commissi delicti in relazione alla tutela dei beni culturali e alla disciplina delle occupazioni di suolo, ricostruendo fattualmente la validità delle autorizzazioni
Il ricorrente contestava un'interpretazione estensiva della norma emergenziale Covid; la Corte però non ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato illegittimamente la norma, ritenendo invece che la valutazione delle autorizzazioni e della temporaneità delle opere fosse una valutazione di fatto correttamente espletata
La Corte osserva che il Tribunale ha escluso il fumus commissi delicti relativamente all'occupazione di suolo pubblico sulla base delle autorizzazioni risultanti dagli atti, decisione che è valutazione di fatto e non censurabile in cassazione senza specifiche ed essenziali violazioni di legge
Richiamata dal ricorrente in relazione alla permanenza e alla natura delle opere; la Corte ha ritenuto che la questione fosse affidata all'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale
Citato dal ricorrente in relazione alla disciplina della occupazione demaniale marittima; la Corte non ha rilevato violazioni di legge nella valutazione del Tribunale circa i titoli autorizzativi
d.p.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c)
Richiamato nel contesto della disciplina edilizia; la sentenza impugnata ha valorizzato disposizioni e verifiche documentali per escludere l'abuso, valutazione cui la Cassazione non è intervenuta sul piano di merito
Il ricorrente invocava il periculum in mora ai fini del mantenimento del sequestro; la Corte ha osservato che la censura non ha precisato né in diritto né in fatto le ragioni per ritenere violato l'art. 321 c.p. e non ha effettuato il necessario confronto con le argomentazioni del Tribunale
Massime di principio
- La Cassazione in materia di sequestro preventivo ammette il ricorso solo per vizio di legge; le valutazioni di fatto e di merito (es. valutazione della validità dei titoli autorizzativi, della temporaneità o della permanenza delle opere) sono sottratte a sindacato di legittimità salvo che emergano vizi logico‑argomentativi tali da rendere la motivazione del giudice del tutto carente o priva di minima coerenza
- Le censure in cassazione devono essere specifiche: occorre indicare le norme ritenute violate, i profili di violazione e un confronto puntuale con la motivazione impugnata; affermazioni generiche o contestazioni di diversa lettura dei fatti sono inammissibili
- Per dedurre un errore di diritto relativo all'applicazione di norme emergenziali (es. disposizioni Covid) è necessario dimostrare concretamente l'erronea sussunzione dei fatti nella norma, specificandone la portata temporale e materiale e provando che la norma non potesse trovare applicazione alla fattispecie
- Le doglianze processuali (ad es. esclusione del contraddittorio su documenti) vanno specificamente allegati e provati: è necessario indicare quale atto sia stato escluso, come sia avvenuta l'esclusione e in che misura abbia inciso sulla decisione impugnata
- La sussistenza del periculum in mora ai fini di un sequestro cautelare va dimostrata con elementi fattuali concreti e deve essere confrontata punto per punto con le argomentazioni del giudice che ha disposto il dissequestro; mere affermazioni di necessità cautelare sono insufficienti in sede di legittimità
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