Cassazione Penale, Sentenza n. 14855/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge fondata su due motivi: 1) omesso aumento della pena per la recidiva (art.99, comma 3, cod.pen.), dato che in motivazione il giudice aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata e specifica ma non aveva incrementato la pena nella misura fissata; 2) omessa applicazione dell'aumento per continuazione (art.81 cod.pen.), poiché il capo d'imputazione faceva riferimento alla detenzione di sostanze stupefacenti di tipologie diverse e alla sussistenza di continuazione tra reati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso aumento per la recidiva e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.700,00 di multa (operando l'aumento della metà rispetto alla sanzione determinata dal giudice a quo). Per il resto il ricorso è stato rigettato. Restano confermate la dichiarazione di responsabilità per il reato ex art.73, comma 5, DPR 309/1990 e le misure accessorie di confisca e distruzione degli stupefacenti e della somma di denaro sequestrata ai sensi dell'art.85-bis T.U. stupefacenti.
Norme richiamate
art.73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art.73, comma 5, configura un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di diverse condotte, per cui la detenzione nello stesso contesto di sostanze eterogenee, se valutabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non più reati in concorso, escludendo in tal caso la continuazione.
art.99, comma 3, cod. pen.
La norma impone l'aumento della pena nella misura fissa della metà in caso di recidiva reiterata e specifica. La Corte ha ritenuto che, avendo il giudice dichiarato la recidiva, l'aumento sia obbligatorio e non possa essere omesso.
art.81, cod. pen.
L'aumento per continuazione non è stato applicabile perché, secondo la giurisprudenza richiamata, la fattispecie contestata (art.73, comma 5) può costituire un'unica fattispecie anche se riguarda stupefacenti diversi; quindi mancava una pluralità di reati autonoma idonea a fondare la continuazione.
art.85-bis, T.U. stupefacenti
La Corte ha confermato la confisca del denaro e la distruzione dello stupefacente in sequestro come misure accessorie previste dalla normativa sugli stupefacenti.
art.620, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte ha utilizzato questo riferimento procedurale per annullare senza rinvio la sentenza limitatamente al profilo dell'omesso aumento di pena per recidiva, procedendo direttamente alla rideterminazione della sanzione.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Principio richiamato secondo cui l'art.73, comma 5, T.U. stupefacenti costituisce un'unica figura di reato anche quando oggetto del reato siano sostanze di diversa classificazione tabellare; ne consegue l'insussistenza, in tali ipotesi, dei presupposti per l'applicazione della continuazione.
Massime di principio
- Se il giudice riconosce la recidiva reiterata e specifica, l'aumento della pena previsto dall'art.99, comma 3, cod. pen. (misura fissa della metà) è obbligatorio e va applicato nel calcolo finale della sanzione.
- In caso di rito abbreviato o di applicazione di diminutivi, la sequenza logica è: determinazione della pena base (comprensiva degli eventuali diminuenti), quindi applicazione degli eventuali aumenti obbligatori come la recidiva; l'omissione dell'aumento è vizio di diritto impugnabile.
- La continuazione richiede la sussistenza di più reati distinti e autonomi. Quando una norma (come l'art.73, comma 5, T.U. stupefacenti) prevede un'unica fattispecie alternativa, la detenzione di sostanze diverse nello stesso contesto può integrare un unico reato e non più reati in concorso: in tali casi l'aumento per continuazione non si applica.
- Le misure cautelari o accessorie legate al reato (confisca, distruzione degli stupefacenti, confisca del denaro ai sensi dell'art.85-bis) restano applicabili anche se è modificato il trattamento sanzionatorio principale.
- In cassazione il Procuratore Generale può ottenere l'annullamento limitato e la rideterminazione della pena da parte della Corte quando il vizio è circoscritto a errori nel calcolo sanzionatorio; la Corte può annullare senza rinvio e modificare la pena se ne ricorrono i presupposti normativi e processuali.
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