Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 04/03/2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi, aveva dichiarato prescrizioni parziali, rideterminato pene, condannato vari imputati per associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali e reati-fine (omessa dichiarazione IVA, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale). I motivi di impugnazione comprendevano: mancata o apparente motivazione sulla consapevolezza e sul ruolo degli amministratori di diritto (prestanome vs amministratore di fatto), carenza del dolo specifico per i reati tributari, vizio di competenza territoriale (individuazione del locus commissi delicti), nullità della vocatio in ius per omessa notifica del decreto di giudizio immediato, vizio di motivazione sulla sussistenza e qualificazione delle fatture (reali vs inesistenti), errori nel calcolo e nella motivazione degli aumenti di pena per continuazione, e questioni di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi: i ricorsi di Mercuri Emanuela, Donnarumma Carmina, Proietti Claudio e Scarnicchia Vincenzina sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza; i ricorsi di Ciceri Mario e Ciceri Attilio sono stati complessivamente rigettati; i motivi proposti da Iezzi (Lezzi) Cesilio sono stati esaminati e ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha confermato: la competenza territoriale (individuata in Codogno/Lodi) in base al criterio di effettività per i reati associativi; la configurabilità del reato di omessa dichiarazione IVA anche in presenza di fatture relative ad operazioni inesistenti (l'IVA è dovuta e l'obbligo dichiarativo permane indipendentemente dall'incasso); la responsabilità degli amministratori di diritto quando, pur prestanome, emergono elementi sintomatici di consapevolezza o di accettazione del rischio collegato alla gestione illecita; la correttezza della determinazione degli aumenti di pena per continuazione e l'assenza di nullità insanabile per la mancata rinnovazione del decreto di giudizio immediato ove sia stata correttamente operata la regressione del procedimento. Sono state altresì applicate condanne alle spese di giudizio e sanzioni pecuniarie nei confronti di alcuni ricorrenti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Reato di omessa dichiarazione IVA: è reato formale che si concreta con la mancata presentazione della dichiarazione oltre il termine quando l'imposta evasa supera la soglia; rileva l'obbligo dichiarativo indipendentemente dall'effettivo incasso delle fatture

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8

    Art. 2 e 8 (reati di frode/omessa annotazione e emissione di fatture per operazioni inesistenti): la Corte ha ritenuto configurabili quando la documentazione e il sistema societario dimostrino l'artificiosa realizzazione delle operazioni finalizzata all'evasione

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    Disciplina fiscale secondo cui l'imposta indicata in fattura è dovuta anche se la fattura riguarda operazioni inesistenti; la Corte usa tale norma per affermare l'obbligo dichiarativo dell'IVA anche con fatture false

  • codice di procedura penale, art. 16

    Competenza per territorio: in presenza di connessi reati, la competenza si determina in relazione al reato più grave ai sensi dell'art. 16; per i reati associativi si considera il luogo di effettività (programmazione, direzione o esteriorizzazione dell'associazione)

  • codice di procedura penale, art. 456, commi 3 e 5

    Termine a comparire nel procedimento: violazioni possono determinare nullità parziali della sentenza (vocatio in ius) con conseguente regressione del procedimento

  • codice di procedura penale, art. 185, comma 3

    Effetto della declaratoria di nullità: regressione del procedimento allo stato o grado in cui si è formato il vizio; la Corte ha ritenuto corretta la rinnovazione dell'udienza senza necessità di nuovo decreto quando il vizio riguardava solo la vocatio in ius

  • codice penale, art. 416

    Associazione a delinquere: per la determinazione del luogo di consumazione e della competenza si valuta il luogo dove si realizza un minimo di stabilità organizzativa (programmazione/direzione o esteriorizzazione dell'attività associativa)

  • codice penale, artt. 81 e 133

    Determinazione della pena e aumenti per continuazione: il giudice deve motivare specificamente gli aumenti correlandoli all'entità e al rapporto di proporzione tra le pene; aumenti contenuti e motivati escludono cumulo materiale

  • codice di procedura penale, art. 238-bis

    Valutazione di risultanze di precedente giudicato penale: le risultanze acquisite ai sensi dell'art. 238-bis devono essere valutate secondo le regole probatorie (art. 192 cpp) e possono concorrere alla prova dell'evento

  • codice penale, art. 40, comma secondo

    Non è la norma primaria che qualifica la responsabilità dell'amministratore di diritto per l'omessa dichiarazione; la responsabilità deriva dall'obbligo legale di presentare le dichiarazioni e non dalla mera violazione di doveri di vigilanza

Massime di principio

  • Il reato di omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. 74/2000) è configurabile anche quando le fatture riguardino operazioni inesistenti: l'obbligo dichiarativo e l'IVA risultano dovuti indipendentemente dall'incasso.
  • L'amministratore di diritto, anche se apparentemente "prestanome", può essere ritenuto responsabile quando emergono elementi sintomatici di consapevolezza o di accettazione del rischio connesso alla gestione illecita; la mera carica formale non esclude automaticamente la responsabilità penale.
  • Per i reati associativi la competenza territoriale si determina con criterio di effettività, individuando il luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione ovvero dove si esteriorizza l'associazione tramite l'esecuzione dei reati-fine.
  • La Cassazione non riesamina il merito probatorio: censure che richiedono nuova valutazione delle risultanze istruttorie sono precluse se i giudici di merito hanno motivato in modo congruo e logico.
  • La nullità relativa alla vocatio in ius si risolve normalmente con la regressione del procedimento alla fase in cui è intervenuto il vizio; non sempre è necessario un nuovo decreto di giudizio immediato se il giudice ha regolarmente rinnovato l'udienza nel rispetto dei termini.
  • Nel calcolo della pena per reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite in rapporto alla loro entità: aumenti contenuti e proporzionati, adeguatamente motivati, escludono il cumulo materiale di pene.
  • Le risultanze di precedenti giudicati penali, acquisite secondo l'art. 238-bis cpp, possono concorrere alla valutazione probatoria ma vanno comunque valutate alla stregua delle regole probatorie applicabili (art. 192 cpp).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.