Cassazione Penale, Sentenza n. 14861/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/01/2025 (conferma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 20/11/2020) che aveva condannato Pugliese per il reato previsto dall'art. 6, commi 2 e 61, legge n. 401/1989 e smi. Il ricorrente deduce un solo motivo: violazione di legge e omessa motivazione per non aver riconosciuto le attenuanti generiche, richieste in appello con giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto alla recidiva, alla luce della presunta corretta e leale condotta processuale e di esigenze di mitigazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque considerato i precedenti penali del ricorrente e la sua pericolosità sociale nel valutare la recidiva e che tali valutazioni risultino congruamente collegate anche alla esclusione implicita delle attenuanti generiche. Inoltre il motivo di appello è stato ritenuto generico e non adeguatamente articolato. Conseguenze: confermata la condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
legge 401/1989, art. 6 commi 2 e 61
art. 6/commi 2 e 61 della legge numero 401 del 1989 e smi
Norma contestata come base della condanna; la Corte ha confermato che la condanna è fondata su tali articoli senza mettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Cass. Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013
Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Rv. 257281 - 01
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il giudice può negare le attenuanti generiche e al contempo ritenere la recidiva anche valorizzando ripetutamente gli stessi precedenti penali, compatibilmente con il discrezionale apprezzamento del giudice.
Cass. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013)
Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096
Richiamato il principio del necessario esame complessivo della sentenza: le ragioni di una statuizione possono risultare anche da parti diverse e con riferimento reciproco dei punti decisori.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata con riferimento alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, ai fini dell'esclusione di sanzioni ulteriori per dolo o colpa grave.
Massime di principio
- Il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti generiche e contemporaneamente riconoscere la recidiva anche sulla base degli stessi precedenti: non c'è automatica incompatibilità tra le due valutazioni se adeguatamente motivate.
- La motivazione della sentenza va letta nel suo complesso: l'assenza di un passaggio esplicito può essere compensata da ragioni implicitamente desumibili da altri punti del provvedimento.
- Motivi di gravame formulati in modo generico e non specifico (es. mera evocazione di 'buona condotta processuale' senza elementi concreti) sono insufficienti a impugnare la valutazione del giudice e possono portare all'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- In cassazione l'inammissibilità comporta l'onere delle spese e può prevedere anche il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende se non ricorrono elementi di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che la difesa presenti elementi concreti e specifici che il giudice di merito non abbia preso in considerazione o abbia erroneamente valutato; la semplice richiesta meramente assertiva non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14855/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14857/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14864/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →