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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e omessa o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p., con riferimento agli artt. 274 e 275 c.p.p. Il ricorrente contestava che il Tribunale del riesame, ribaltando il GIP, avesse escluso inadeguata la valutazione della distanza temporale degli eventi (fatti commessi fino a gennaio 2021) e la mancanza di elementi di protrazione delle condotte, nonché non avesse adeguatamente confrontato le ragioni del GIP. Inoltre si deduceva che la scelta della custodia in carcere fosse apodittica perché il Tribunale non aveva motivato specificamente l'inidoneità degli arresti domiciliari, anche se accompagnati da controllo elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto fondate le censure circa l'omessa considerazione e il mancato confronto critico con le argomentazioni del GIP, nonché l'apoditticità della scelta della misura carceraria. L'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria è stata annullata e la causa è stata rimessa al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame con istruzioni: valutare espressamente l'incidenza della distanza temporale dei fatti sulla sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art.274, lett. c), e, in caso di conferma delle esigenze cautelari, motivare adeguatamente perché gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, risultino incompatibili.

Norme richiamate

  • art.310 cod. proc. pen.

    Richiamato in quanto il Tribunale di Reggio Calabria è stato adito ai sensi di tale norma come giudice dell'appello avverso l'ordinanza del GIP

  • art.73, comma 1 e 6 e art.80, comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti che individuano i reati contestati (importazione, detenzione e cessione di cocaina) e sono state valutate nel giudizio di gravità indiziaria

  • art.274, lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione; la Corte sottolinea che il requisito dell'attualità richiede una valutazione prognostica approfondita che consideri modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale, soprattutto quando è notevole la distanza temporale dai fatti

  • art.275, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.

    Comma 2 impone la motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari; comma 3 prevede, per taluni reati, una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La Corte ricorda che, ove non operi la presunzione, il giudice deve motivare esplicitamente sull'inidoneità della misura domiciliare

  • art.275-bis cod. proc. pen.

    Regola le modalità di controllo elettronico per la misura domiciliare; la Corte precisa che l'esclusione degli arresti domiciliari deve confrontarsi anche con la possibilità del controllo a distanza e che la sola affermazione della gravità non è sufficiente per escluderne l'efficacia senza specifica motivazione

  • art.275, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata in ordine all'onere motivazionale in caso di esclusione del controllo elettronico; la Corte osserva che l'onere motivazionale è assolto solo se il giudice dimostra, con ragioni concrete, l'incompatibilità della domiciliarità anche con il controllo elettronico

  • art.606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i vizi di motivazione e violazioni di legge dedotte in cassazione; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze sulla carenza motivazionale e sulla violazione dei criteri legali di valutazione delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • La gravità del fatto e il consistente quantitativo di droga sono elementi rilevanti ma non possono da soli giustificare la custodia in carcere se non è svolta una valutazione prognostica approfondita sull'attualità del pericolo di reiterazione
  • Quando i fatti sono distanti nel tempo, il giudice deve motivare più compiutamente la persistenza della pericolosità, considerando modalità di commissione, personalità dell'indagato e contesto, e confrontandosi espressamente con le ragioni del giudice di primo grado
  • Se si esclude la misura domiciliare si deve motivare perché tale misura, anche se accompagnata da controllo elettronico, sarebbe inadeguata: formule generiche sulla possibilità astratta di delinquere dall'abitazione non sono sufficienti
  • In caso di riforma in sede di riesame dell'ordinanza di rigetto del GIP, il tribunale deve procedere a un confronto critico con la motivazione originaria; non è richiesta una motivazione 'rafforzata', ma occorre superare esplicitamente le argomentazioni del primo giudice
  • La possibilità di controllo elettronico non va considerata come mero elemento formale: il giudice deve esplicitare perché, nel caso concreto, il controllo a distanza non garantisce le esigenze cautelari

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