Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena emessa dal GIP di Torino del 27/01/2026. Arjan Malo deduce violazione dell'art. 444 c.p.p. (con unico motivo generico, senza spiegare il contenuto della presunta violazione). Elidjon Toska, tramite difensore, deduce l'illegalità della pena sostenendo che l'aumento per continuazione sia stato applicato illegittimamente: la cessione di 7 kg di cocaina (capo 1) e la successiva detenzione/trasporto del residuo (capo 2) sarebbero, secondo la difesa, un unico fatto (un'unica condotta contestuale e alternabile) e non reati distinti tali da giustificare la maggiorazione per continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Malo è inammissibile perché formulato in modo generico e privo di spiegazioni concrete sulla presunta violazione normativa; quello di Toska è manifestamente infondato perché i due capi contestati riguardano fatti distinti: capo 1 (cessione di 7 panetti da 1 kg ciascuno) e capo 2 (trasporto/detenzione di altri tre panetti da 1 kg e di 516 g) non possono essere considerati lo stesso fatto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la nozione di "pena illegale" è limitata ai casi in cui la pena risultante sia estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità; errori nei passaggi interni della determinazione della pena non rendono la pena illegale se il risultato rientra nei limiti di legge. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di € 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 14/04/2026.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
disciplina l'accordo per l'applicazione della pena (patteggiamento); la Corte ha ritenuto che la mera contestazione di una sua violazione, se priva di specifiche argomentazioni, renda il ricorso inammissibile
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma che sanziona condotte in materia di stupefacenti (varie fattispecie: cessione, detenzione, trasporto); la Corte osserva che le singole condotte contestate (cessione vs detenzione/trasporto di diversa quantità) sono diverse e possono dar luogo a più reati
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
aggravante applicabile nelle ipotesi previste dal testo unico sugli stupefacenti; in sede di commisurazione la Corte ha considerato l'aggravante nel calcolo della pena
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
riferimento normativo in relazione ai motivi di cassazione; qui citato poiché Malo invoca, in modo generico, l'articolo ma senza spiegazioni concrete
art. 616 cod. proc. pen.
consente di disporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti che hanno agito con colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicato per disporre il versamento di € 3.000 ciascuno
Giurisprudenza: Sezioni Unite Corte di Cassazione (es. SS.UU. n. 877/2022 e n. 47182/2022)
principio che la nozione di "pena illegale" è stretta: la pena è illegale solo se estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità; errori nei passaggi argomentativi o nella determinazione della pena base non rendono illegale una pena che complessivamente rientra nei limiti di legge
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La nozione di "pena illegale" è limitata: non basta dimostrare errori nei passaggi di calcolo della pena; la sanzione è illegale solo se il risultato è fuori dal sistema sanzionatorio per specie, genere o quantità.
- Quando sono contestati più comportamenti materiali distinti (es. cessione di una parte e detenzione/trasporto di altra parte), essi possono integrare reati distinti e giustificare l'aumento per continuazione; va valutato il contenuto materiale di ciascun capo, non solo l'appartenenza formale alla stessa norma.
- In sede di impugnazione è necessario motivare in modo preciso e circostanziato le censure (indicando quali norme e quali elementi fattuali/giuridici giustificano il vizio); motivi generici o non sviluppati comportano l'inammissibilità del ricorso.
- Errori argomentativi o nel percorso che ha condotto alla determinazione della pena non incidono se la pena risultante rientra nei limiti previsti dalla legge; pertanto il rimedio va calibrato sulla effettiva illegittimità della pena risultante e non su ogni vizio procedurale interno.
- Chi propone un ricorso che risulta inammissibile può essere condannato alle spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); bisogna valutare la fondatezza e la completezza delle censure prima di impugnare.
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