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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14162/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentativo di accesso/facilitazione di comunicazioni in carcere mediante drone e per reati in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha contestato la configurabilità del tentativo punibile in relazione all'art. 391-bis c.p., sostenendo che gli atti fossero ancora preparatori e non esecutivi; con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo la lieve entità della condotta; con il terzo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva, ritenuta dalla Corte territoriale in base a un precedente specifico non risalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e comunque reiterativo di censure già dedotte in appello; ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla soglia del tentativo, valorizzando la predisposizione del materiale necessario e il collegamento del drone al primo pacco da introdurre. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva escluso la lieve entità sulla base del peso, della diversità delle sostanze e del contesto penitenziario di commissione del fatto. Ha ritenuto il terzo motivo generico e manifestamente infondato, in quanto la recidiva era stata motivata con un precedente specifico non risalente e con la persistenza della inclinazione a delinquere. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Sul tentativo punibile rilevano l'idoneità degli atti e la loro univoca direzione verso il delitto, apprezzate ex ante alla luce delle circostanze concrete, senza limitarsi alla distinzione astratta tra atti preparatori ed esecutivi.

  • art. 391-bis c.p.

    La condotta contestata era ritenuta configurabile almeno al livello del tentativo, poiché la predisposizione del materiale e il collegamento del drone avevano superato la soglia degli atti meramente preparatori.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha confermato la qualificazione del fatto in materia di stupefacenti e ha escluso la lieve entità in ragione del dato ponderale, della diversità delle sostanze e del particolare contesto penitenziario.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità è stata esclusa perché gli indici fattuali del caso concreto non la consentivano.

  • art. 133 c.p.

    La recidiva deve essere valutata in concreto, rapportando il fatto per cui si procede alle precedenti condanne e alla loro idoneità a dimostrare una perdurante inclinazione al delitto.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è intesa come indice di maggiore pericolosità sociale e richiede una valutazione concreta dei precedenti penali e del loro significato criminologico.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il tentativo punibile sussiste quando gli atti compiuti, valutati ex ante, risultano idonei e univocamente diretti alla realizzazione del reato, anche se alcuni di essi sono ancora classificabili come preparatori, purché il piano criminoso sia già stato concretamente avviato.
  • Non è consentito in cassazione trasformare il controllo di legittimità in una nuova valutazione del materiale probatorio, specie quando le doglianze ripropongono questioni già esaminate in appello.
  • La lieve entità nei reati in materia di stupefacenti va esclusa quando il giudice valorizzi in modo non illogico il peso della sostanza, la pluralità/diversità degli stupefacenti e il contesto concreto della condotta, soprattutto se l'azione è finalizzata all'introduzione della droga in un istituto penitenziario.
  • La recidiva non può essere riconosciuta per la sola esistenza di precedenti penali, ma richiede una motivazione concreta sul nesso tra i precedenti e il nuovo fatto, al fine di verificare se la pregressa condotta sia indice di persistente inclinazione al delitto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo l'esistenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioElemento soggettivoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiTentativoRecidiva

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