Cassazione Civile, Ordinanza n. 19092/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (risparmiatore)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1984 da due cointestatarie con clausola di pari facoltà di rimborso, una delle quali era deceduta. La società emittente aveva sostenuto che, per il pagamento, fosse necessaria la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, richiamando per analogia la disciplina dei libretti di risparmio e assumendo che, in caso di morte di uno dei cointestatari, la clausola di pari facoltà di rimborso divenisse inefficace. La Corte d’appello aveva invece confermato la condanna al pagamento integrale in favore della cointestataria superstite. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme sui buoni postali e sui libretti di risparmio, nonché dei criteri ermeneutici e dei doveri di correttezza e buona fede, censurando la decisione perché avrebbe escluso indebitamente la necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il precedente del 2021 che ha escluso l'applicazione analogica dell'art. 187 del d.P.R. n. 256/1989, relativo ai libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di parifacoltà di rimborso. Ha affermato che, in caso di morte di uno dei cointestatari, il superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma, poiché i buoni circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'estensione della disciplina dei libretti. Il ricorso è stato dunque rigettato; nessuna spesa è stata liquidata per difetto di difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina dei buoni postali, ma non ritenuto idoneo a imporre la quietanza congiunta richiesta dalla società emittente.
Invocato dalla ricorrente insieme alle altre norme sui buoni postali, senza esito favorevole.
Non è stato interpretato nel senso di estendere automaticamente ai buoni postali la disciplina dei libretti di risparmio prevista dall'art. 187.
Considerato dalla Corte d'appello per escludere la necessità della quietanza congiunta nel rimborso a vista dei buoni cointestati.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini dell'estensione della disciplina dei libretti di risparmio.
È la norma sulla quietanza dei libretti di risparmio; la Corte esclude la sua applicazione ai buoni postali fruttiferi cointestati con parifacoltà di rimborso.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella soluzione.
Invocato come parametro di violazione, ma non accolto.
artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.
Richiamati come criteri ermeneutici, senza che la Corte vi aderisse nella ricostruzione proposta dalla ricorrente.
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e diligenza, ma non ritenuti ostativi al rimborso al superstite.
Parametro del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte della modifica introdotta nell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per l'importo ulteriore del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, la morte di uno dei cointestatari non impone l'applicazione analogica della disciplina dei libretti di risparmio sulla quietanza congiunta.
- La diversa natura dei buoni postali fruttiferi, che circolano "a vista", esclude l'estensione delle regole previste per i libretti di risparmio quando il testo regolamentare non lo preveda espressamente.
- In presenza di cointestazione con parifacoltà di rimborso, il cointestatario superstite è legittimato a chiedere il rimborso dell'intera somma, senza necessità della sottoscrizione di tutti gli eredi del cointestatario deceduto.
- La qualificazione sistematica di uno strumento finanziario o di risparmio non consente applicazioni analogiche di discipline dettate per fattispecie diverse quando la struttura del titolo e le sue modalità di circolazione risultino incompatibili.
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