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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19092/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 1984 da due cointestatarie con clausola di pari facoltà di rimborso, una delle quali era deceduta. La società emittente aveva sostenuto che, per il pagamento, fosse necessaria la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, richiamando per analogia la disciplina dei libretti di risparmio e assumendo che, in caso di morte di uno dei cointestatari, la clausola di pari facoltà di rimborso divenisse inefficace. La Corte d’appello aveva invece confermato la condanna al pagamento integrale in favore della cointestataria superstite. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme sui buoni postali e sui libretti di risparmio, nonché dei criteri ermeneutici e dei doveri di correttezza e buona fede, censurando la decisione perché avrebbe escluso indebitamente la necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il precedente del 2021 che ha escluso l'applicazione analogica dell'art. 187 del d.P.R. n. 256/1989, relativo ai libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di parifacoltà di rimborso. Ha affermato che, in caso di morte di uno dei cointestatari, il superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma, poiché i buoni circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'estensione della disciplina dei libretti. Il ricorso è stato dunque rigettato; nessuna spesa è stata liquidata per difetto di difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, la morte di uno dei cointestatari non impone l'applicazione analogica della disciplina dei libretti di risparmio sulla quietanza congiunta.
  • La diversa natura dei buoni postali fruttiferi, che circolano "a vista", esclude l'estensione delle regole previste per i libretti di risparmio quando il testo regolamentare non lo preveda espressamente.
  • In presenza di cointestazione con parifacoltà di rimborso, il cointestatario superstite è legittimato a chiedere il rimborso dell'intera somma, senza necessità della sottoscrizione di tutti gli eredi del cointestatario deceduto.
  • La qualificazione sistematica di uno strumento finanziario o di risparmio non consente applicazioni analogiche di discipline dettate per fattispecie diverse quando la struttura del titolo e le sue modalità di circolazione risultino incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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