Cassazione Civile, Ordinanza n. 20550/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un'intimazione di pagamento notificata nel 2013, con la quale l'agente della riscossione richiedeva il pagamento di somme riferite a una cartella di pagamento notificata nel 2002 per tributi relativi all'anno d'imposta 1996. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica della cartella e, in ogni caso, maturata la prescrizione. In appello, la commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'appello dell'agente della riscossione, affermando che la documentazione prodotta non consentiva di collegare la relata di notifica alla contribuente e alla cartella, e che la sua produzione in appello violava l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602/1973, per avere il giudice di merito negato valore probatorio alla relata di notifica della cartella; 2) violazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, per avere ritenuto inammissibile la produzione in appello della relata; 3) erronea applicazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, per aver qualificato come "nuovi documenti" la relata di notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di documenti anche preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace; tale facoltà non è impedita dal divieto generale di cui all'art. 345 c.p.c., ma deve comunque essere esercitata nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 1, del medesimo decreto e delle formalità di cui all'art. 24, comma 1. Nel caso concreto, la relata di notifica prodotta risultava idonea a dimostrare la notificazione della cartella in data 24.7.2002 con consegna a familiare convivente. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per il riesame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.
artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973
Sono richiamati come disciplina della notifica della cartella di pagamento e del relativo valore probatorio.
Nel processo tributario consente la produzione in appello di prove documentali anche preesistenti al primo grado, nonostante i limiti dell'art. 345 c.p.c., purché nel rispetto del termine e delle forme previste dal decreto.
Opera il richiamo alle norme del giudizio di primo grado, imponendo il rispetto dei termini di produzione documentale previsti per quel grado.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
Il termine per la produzione documentale in appello è perentorio e la sua inosservanza comporta decadenza.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Le produzioni documentali devono essere effettuate con l'osservanza delle formalità previste per il giudizio tributario.
Il suo regime limitativo è derogato, nel processo tributario, dalla disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti preesistenti al primo grado è consentita dall'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, anche se la parte era rimasta contumace in primo grado.
- La facoltà di produrre nuovi documenti in appello nel processo tributario è soggetta al termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e alle forme previste dall'art. 24, comma 1.
- Una relata di notifica regolarmente prodotta e riferibile all'atto impugnato può costituire prova idonea dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento.
- Nel giudizio tributario, la disciplina speciale sulla produzione documentale in appello prevale rispetto al divieto generale di nuovi documenti previsto dall'art. 345 c.p.c. nei limiti fissati dal decreto legislativo n. 546/1992.
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