Cassazione Penale, Ordinanza n. 25323/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha applicato la sanzione conseguente prevista dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha chiesto, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio per ottenere la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità, sostenendo che gli elementi emersi non giustificassero la fattispecie più grave. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a una non consentita rivisitazione del merito ed inoltre riproduttivo di deduzioni già sollevate in appello; ha osservato che la Corte territoriale aveva già motivato in modo non illogico sulla non lieve entità del fatto, valorizzando la diversa tipologia di sostanze detenute e la presenza di strumenti per taglio, pesatura e confezionamento. Il secondo motivo è stato reputato generico e comunque manifestamente infondato, poiché la recidiva era stata correttamente fondata su un precedente specifico commesso nel quinquennio antecedente e, quindi, su elementi indicativi di una perdurante inclinazione a delinquere, da apprezzare in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di stupefacenti; la difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di maggiore gravità per la tipologia delle sostanze e gli strumenti rinvenuti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento generale al reato in materia di stupefacenti contestato e confermato in sede di merito.
Parametro per la valutazione concreta della recidiva, da compiere verificando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in termini di perdurante inclinazione al delitto.
Base normativa per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito; sono inammissibili le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura dei fatti.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi con una motivazione di merito non illogica che valorizzi il tipo di sostanza, le modalità della detenzione e la presenza di strumenti funzionali al confezionamento o allo spaccio.
- La recidiva non si esaurisce nella mera esistenza di precedenti penali, ma richiede un apprezzamento concreto della relazione tra il nuovo fatto e i precedenti, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se i precedenti siano indice di persistente inclinazione al delitto.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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