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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40464/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calà Palmarino è stato condannato dal Tribunale di Patti per violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 81 cpv. cod. pen., e art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) per non aver versato la cauzione di 800 euro e per aver partecipato a feste pubbliche. La Corte di appello ha confermato la condanna e, di propria iniziativa, ha revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione accordate in primo grado. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione con tre motivi: vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del reato; illegittima reformatio in peius per la revoca dei benefici disposta d'ufficio dal giudice d'appello; mancata valutazione dell'istanza di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Cassazione ha respinto i motivi relativi alla motivazione sulla sussistenza del reato e alla mancata applicazione di 131-bis, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato e che la questione della tenuità potesse essere trattata anche con motivazione implicita. Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente alla revoca, da parte della Corte d'appello, della sospensione condizionale della pena e della non menzione: la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia verificato se le cause ostative fossero documentalmente note al Tribunale di Patti e quindi non poteva revocare d'ufficio i benefici. La sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, limitatamente alla decisione sulla revoca dei benefici; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Norma richiamata nella contestazione della violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione; impiego per definire la fattispecie rilevante ai fini della responsabilità dell'imputato

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Disciplina le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale; la violazione consapevole di tali prescrizioni integra le conseguenze sanzionatorie previste dal decreto

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che l'assenza dei presupposti può essere rilevata anche con motivazione implicita da parte del giudice di merito

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius quando appellante è il solo imputato; richiamato nel contesto della valutazione se il giudice d'appello potesse revocare benefici in assenza di impugnazione del P.M.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Indica le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la revoca della sospensione concessa in presenza di tali cause è regolata come effetto di diritto

  • art. 168, comma 3, cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale quando questa sia stata concessa in violazione dell'art. 164, comma 4; richiamato per il quadro normativo sulle revoche

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale se rileva le condizioni ostative previste; utilizzato per chiarire il perimetro del potere di revoca e la necessità che le cause non fossero documentalmente note al giudice di cognizione

Massime di principio

  • La Corte d'appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena o la non menzione se le cause ostative risultavano documentalmente note al giudice di primo grado; in caso di revoca d'ufficio il giudice d'appello ha l'onere di verificare e motivare tale circostanza
  • Il divieto di reformatio in peius opera quando è appellante il solo imputato (art. 597 comma 3 c.p.p.); aggravamenti o revoche di benefici in peius sono ammissibili solo nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge
  • L'accertamento della violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale può fondarsi anche sulla circostanza della presenza a manifestazioni pubbliche e su deposizioni degli operanti, e la loro valutazione è essenzialmente di merito, non sindacabile in Cassazione salvo macroscopici vizi logici
  • La mancata applicazione dell'art. 131-bis può essere adeguatamente motivata anche in modo implicito dal giudice di merito, purché dalla motivazione emergano elementi che escludano i presupposti della particolare tenuità
  • In materia di revoca di benefici concessi in violazione dell'art. 164 c.p. esiste un confine tra cognizione ed esecuzione: il giudice dell'esecuzione ha potere specifico di revoca (art. 674, comma 1-bis), ma il giudice di appello può intervenire solo dopo aver verificato che le cause ostative non fossero documentalmente note al primo giudice
  • La Cassazione esercita un controllo limitato sui fatti quando sussiste la cosiddetta doppia conforme (sentenza di primo e secondo grado allineate); le questioni di merito sulla valutazione della prova restano precluse salvo errori di logica macroscopici

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