Cassazione Penale, Sentenza n. 40464/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Calà Palmarino è stato condannato dal Tribunale di Patti per violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 81 cpv. cod. pen., e art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) per non aver versato la cauzione di 800 euro e per aver partecipato a feste pubbliche. La Corte di appello ha confermato la condanna e, di propria iniziativa, ha revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione accordate in primo grado. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione con tre motivi: vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del reato; illegittima reformatio in peius per la revoca dei benefici disposta d'ufficio dal giudice d'appello; mancata valutazione dell'istanza di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Cassazione ha respinto i motivi relativi alla motivazione sulla sussistenza del reato e alla mancata applicazione di 131-bis, ritenendo che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato e che la questione della tenuità potesse essere trattata anche con motivazione implicita. Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente alla revoca, da parte della Corte d'appello, della sospensione condizionale della pena e della non menzione: la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia verificato se le cause ostative fossero documentalmente note al Tribunale di Patti e quindi non poteva revocare d'ufficio i benefici. La sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, limitatamente alla decisione sulla revoca dei benefici; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Norma richiamata nella contestazione della violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione; impiego per definire la fattispecie rilevante ai fini della responsabilità dell'imputato
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Disciplina le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale; la violazione consapevole di tali prescrizioni integra le conseguenze sanzionatorie previste dal decreto
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che l'assenza dei presupposti può essere rilevata anche con motivazione implicita da parte del giudice di merito
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius quando appellante è il solo imputato; richiamato nel contesto della valutazione se il giudice d'appello potesse revocare benefici in assenza di impugnazione del P.M.
Indica le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la revoca della sospensione concessa in presenza di tali cause è regolata come effetto di diritto
Prevede la revoca della sospensione condizionale quando questa sia stata concessa in violazione dell'art. 164, comma 4; richiamato per il quadro normativo sulle revoche
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale se rileva le condizioni ostative previste; utilizzato per chiarire il perimetro del potere di revoca e la necessità che le cause non fossero documentalmente note al giudice di cognizione
Massime di principio
- La Corte d'appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena o la non menzione se le cause ostative risultavano documentalmente note al giudice di primo grado; in caso di revoca d'ufficio il giudice d'appello ha l'onere di verificare e motivare tale circostanza
- Il divieto di reformatio in peius opera quando è appellante il solo imputato (art. 597 comma 3 c.p.p.); aggravamenti o revoche di benefici in peius sono ammissibili solo nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge
- L'accertamento della violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale può fondarsi anche sulla circostanza della presenza a manifestazioni pubbliche e su deposizioni degli operanti, e la loro valutazione è essenzialmente di merito, non sindacabile in Cassazione salvo macroscopici vizi logici
- La mancata applicazione dell'art. 131-bis può essere adeguatamente motivata anche in modo implicito dal giudice di merito, purché dalla motivazione emergano elementi che escludano i presupposti della particolare tenuità
- In materia di revoca di benefici concessi in violazione dell'art. 164 c.p. esiste un confine tra cognizione ed esecuzione: il giudice dell'esecuzione ha potere specifico di revoca (art. 674, comma 1-bis), ma il giudice di appello può intervenire solo dopo aver verificato che le cause ostative non fossero documentalmente note al primo giudice
- La Cassazione esercita un controllo limitato sui fatti quando sussiste la cosiddetta doppia conforme (sentenza di primo e secondo grado allineate); le questioni di merito sulla valutazione della prova restano precluse salvo errori di logica macroscopici
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